Art. 2.
                 Ambito di applicazione della legge
 
  1. Le norme della presente legge si applicano a tutti  gli  alloggi
acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o
con  concorso  o  con contributo dello Stato, della regione o di enti
pubblici  territoriali  nonche'  a  quelli  acquisiti,  realizzati  o
recuperati  da  enti pubblici non economici comunque utilizzati per e
finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  2. Le norme della presente legge si applicano, altresi,  alle  case
parcheggio  ed  ai  ricoveri  provvisori  non appena siano cessate le
cause dell'uso contingente per  le  quali  sono  stati  realizzati  e
sempreche'  abbiano tipologie e standars abitativi adeguati ed idonei
alla residenza permanente.
  3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
   a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle  cooperative  edilizie
per i propri soci;
   b)  realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
   c) di servizio e cioe' quelli per i  quali  la  legge  prevede  la
semplice  concessione  amministrativa  con conseguente disciplinare e
senza contratto di locazione;
   d) di proprieta' degli enti  pubblici  previdenziali  purche'  non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con il concorso o il
contributo dello Stato o  della  regione  per  le  finalita'  proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
  4.  Sono esclusi, limitatamente all'osservanza dei criteri relativi
all'assegnazione, dall'applicazione della presente legge gli  alloggi
acquistati  o  realizzati  dai comuni terremotati con mutuo presso la
Cassa depositi e prestiti ai sensi  della  legge  n.  219/1981.  Tali
alloggi,  accertata,  da  parte  del  comune,  l'agibilita' di quelli
occupati al  momento  del  sisma  dagli  assegnatari  ovvero  cessata
l'emergenza  abitativa derivante dal sisma, saranno assegnati secondo
le procedure previste dalla presente legge.
  5.  Gli  alloggi  non  piu'  idonei per vetusta', per inadeguatezza
tipologica e  per  ubicazione  ad  essere  assegnati  come  residenza
permanente,      possono     essere     temporaneamente     sottratti
all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dall'Ente  Gestore,
su  parere dell'Ente proprietario e destinati a ricovero provvisorio,
case-parcheggio o residenza temporanea.
  6. Con la deliberazione di cui al comma precedente  l'ente  gestore
determina  la  durata  dell'assegnazione  degli  alloggi  indicati al
precedente 5 comma.
  7. La destinazione temporanea degli alloggi di cui al precedente  5
comma  e effettuata dal comune territorialmente competente per i fini
previsti al successivo art. 18 e non ha  incidenza,  tuttavia,  sulla
percentuale  e  sul  numero  complessivo  degli  alloggi da assegnare
nell'anno stabiliti al 1 comma del medesimo art. 18.
  8. Possono, altresi', essere esclusi, previa  autorizzazione  della
giunta  regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico
proprietario e sentito il parere del comune, quegli alloggi che,  per
le  modalita'  di  acquisizione,  di  realizzazione,  di  recupero  -
previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per
la destinazione funzionale, per le  caratteristiche  della  tipologia
costruttiva  o  dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di
pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili  per  i
fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi e',
comunque, facolta' del comune indicare le modalita' di destinazione e
di individuazione dei soggetti beneficiari.