Art. 2. Ambito di applicazione della legge 1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali nonche' a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per e finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Le norme della presente legge si applicano, altresi, alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standars abitativi adeguati ed idonei alla residenza permanente. 3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi: a) realizzati, recuperati o acquisiti dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della regione per le finalita' proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 4. Sono esclusi, limitatamente all'osservanza dei criteri relativi all'assegnazione, dall'applicazione della presente legge gli alloggi acquistati o realizzati dai comuni terremotati con mutuo presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge n. 219/1981. Tali alloggi, accertata, da parte del comune, l'agibilita' di quelli occupati al momento del sisma dagli assegnatari ovvero cessata l'emergenza abitativa derivante dal sisma, saranno assegnati secondo le procedure previste dalla presente legge. 5. Gli alloggi non piu' idonei per vetusta', per inadeguatezza tipologica e per ubicazione ad essere assegnati come residenza permanente, possono essere temporaneamente sottratti all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dall'Ente Gestore, su parere dell'Ente proprietario e destinati a ricovero provvisorio, case-parcheggio o residenza temporanea. 6. Con la deliberazione di cui al comma precedente l'ente gestore determina la durata dell'assegnazione degli alloggi indicati al precedente 5 comma. 7. La destinazione temporanea degli alloggi di cui al precedente 5 comma e effettuata dal comune territorialmente competente per i fini previsti al successivo art. 18 e non ha incidenza, tuttavia, sulla percentuale e sul numero complessivo degli alloggi da assegnare nell'anno stabiliti al 1 comma del medesimo art. 18. 8. Possono, altresi', essere esclusi, previa autorizzazione della giunta regionale, richiesta con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e sentito il parere del comune, quegli alloggi che, per le modalita' di acquisizione, di realizzazione, di recupero - previste nelle eventuali convenzioni che ne regolano l'utilizzo - per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi e', comunque, facolta' del comune indicare le modalita' di destinazione e di individuazione dei soggetti beneficiari.