Art. 20. Programmazione della mobilita' 1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il comune, predispone un programma di mobilita' dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione anche mediante accorpamenti o scissioni di quelli di risulta e di una aliquota definita dal comune non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. 2. Il programma di mobilita' viene formato sulla base dei seguenti elementi: a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento degli stessi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento in relazione allo standard abitativo previsto dall'art. 3, lettera C1) della presente legge. Tale verifica viene effettuata dall'Ente gestore biennalmente in concomitanza con l'aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari di cui al 2 comma dell'art. 30. b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilita' attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno quadriennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore secondo scadenze e modalita' definite d'intesa con il comune e da pubblicarsi secondo le modalita' di cui al 6 comma dell'art. 4. 3. L'elenco degli alloggi di' cui alla lettera a) del comma che precede e' comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco dei Comune il quale decide entro sessanta giorni su parere obbligatorio della commissione di cui all'art. 9 della presente legge. 4. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio e' autorizzabile previa intesa fra il comune di provenienza e quello di destinazione.