Art. 21. Domanda e criteri di mobilita' 1. La formazione della graduatoria di cui al punto b) del 2 comma del precedente art. 20 avviene sulla base delle domande degli interessati. Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente gestore. Le stesse verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 9, che redigera' la relativa graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorita': 1) Inidoneita' oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di bandicaps o di persone comunque affette da grave disturbi prevalentemente di natura motoria; 2) Situazioni di sovra-sotto affoilamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto; 3) Esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; 4) Ulteriori motivazioni di rilevante gravita' da valutarsi da parte della Commissione. Nella graduatoria vengono inseriti d'ufficio gli assegnatari occupanti alloggi in situazione di grave sottotitilizzazione, compresi nell'elenco di cui alla lettera a) del 2 comma deli''art. 20, che non abbiano fatto la domanda di cui al presente comma. Ove piu' richiedenti facciano valere lo stesso criterio di priorita', la commissione procedera' mediante sorteggio. La graduatoria viene comunicata agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.