Art. 21.
                   Domanda e criteri di mobilita'
 
  1.  La  formazione della graduatoria di cui al punto b) del 2 comma
del precedente  art.  20  avviene  sulla  base  delle  domande  degli
interessati.   Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici
e reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente
gestore.   Le stesse  verranno  valutate  dalla  Commissione  di  cui
all'art.  9,  che  redigera'  la relativa graduatoria, sulla base dei
seguenti criteri di  priorita':
   1)  Inidoneita'  oggettiva  dell'alloggio  occupato  a   garantire
normali  condizioni  di  vita  e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti anziani, o di portatori  di  bandicaps  o  di
persone  comunque affette da grave disturbi prevalentemente di natura
motoria;
   2) Situazioni di sovra-sotto affoilamento rispetto  allo  standard
abitativo  secondo  il  livello  derivante  dal  grado di scostamento
esistente in eccedenza e in difetto;
   3) Esigenza di avvicinamento al luogo di  lavoro,  o  di  cura  ed
assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;
   4)  Ulteriori  motivazioni  di  rilevante gravita' da valutarsi da
parte della Commissione.
  Nella  graduatoria  vengono  inseriti  d'ufficio  gli   assegnatari
occupanti   alloggi   in  situazione  di  grave  sottotitilizzazione,
compresi nell'elenco di cui alla lettera a) del  2  comma  deli''art.
20,  che  non  abbiano fatto la domanda di cui al presente comma. Ove
piu' richiedenti facciano valere lo stesso criterio di priorita',  la
commissione  procedera'  mediante  sorteggio.  La  graduatoria  viene
comunicata agli interessati con lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.