Art. 22.
                Norme per la gestione della mobilita'
 
  1.   L'Ente  gestore,  sulla  base  della  graduatoria  di  cui  al
precedente articolo, provvede alla stipula  del  nuovo  contratto  di
locazione,  che avra ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base
delle  indicazioni  che  seguono,   tenuto   conto   delle   esigenze
manifestate dall'interessato:
   a)  e' data priorita' all'effettuazione dei cambi fondati su gravi
motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di  risulta
e di nuova costruzione;
   b)  hanno  altresi' priorita' i nuclei monopersonali in situazioni
di sottoaffollamento che accettano il trasferimento  in  alloggi  piu
piccoli;
   c)  e'  favorita  la  scelta  della  zona  di  residenza  da parte
dell'assegnatario ovvero  la  permanenza  nello  stesso  guartiere  o
isolato,   con   precedenza  per  i  cambi  che  possono  effettuarsi
nell'ambito dello stesso edificio;
   d) puo'  essere  concesso  il  cambio  di  alloggio  per  gravi  e
comprovate  difficolta'  ad  effettuare  il  regolare  pagamento  del
corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato  in  relazione  al
reddito;
   e)  e'  garantito  il miglioramento o almeno il mantenimento delle
precedenti condizioni abitative;
   f)  i  cambi  vengono  effettuati rispettando di norma lo standard
abitativo previsto per l'assegnazione.
  2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi  nei  confronti  degli
assegnatari  che  si  trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 ne'
per coloro che abbiano posto in essere gravi  e  ripetute  violazioni
delle clausole contrattuali.
  3.  Gli  alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati
alla mobilita', se non utilizzati per il  citato  programma  entro  6
mesi  dall'approvazione  della  graduatoria,  vengono assegnati sulla
base della graduatoria generale.
  4. Oltre alla mobilita' programmata su richiesta degli inquilini  e
su proposta dell'Ente gestore e del comune sono consentiti gli scambi
consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'Ente gestore,
che  verifica  le  condizioni  di  cui  al  2 comma che precede; sono
altresi' autorizzati dall'Ente gestore  gli  accorpamenti  di  unita'
immobiliari contigue per adeguamenti abitativi degli assegnatari.
  5.  La  mancata  stipula,  da  parte  dell'assegnatario di alloggio
gravemente sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai sensi
del 1 comma del presente  articolo  costituisce  causa  di  decadenza
dall'assegnazione  che  sara'  pronunciata  dal rappresentante legale
dell'Ente gestore con la procedura di cui all'art. 32.
  6. Eguale procedura verra' applicata nell'ipotesi  di  assegnatario
che  non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio idoneo, per
esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato, con  impegno  da
parte    dell'Ente   gestore   di   farlo   rientrare   nell'alloggio
ristrutturato ad intervento ultimato.