Art. 22. Norme per la gestione della mobilita' 1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di locazione, che avra ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base delle indicazioni che seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate dall'interessato: a) e' data priorita' all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; b) hanno altresi' priorita' i nuclei monopersonali in situazioni di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi piu piccoli; c) e' favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso guartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio; d) puo' essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficolta' ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito; e) e' garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative; f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo previsto per l'assegnazione. 2. Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei confronti degli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 ne' per coloro che abbiano posto in essere gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali. 3. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilita', se non utilizzati per il citato programma entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale. 4. Oltre alla mobilita' programmata su richiesta degli inquilini e su proposta dell'Ente gestore e del comune sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'Ente gestore, che verifica le condizioni di cui al 2 comma che precede; sono altresi' autorizzati dall'Ente gestore gli accorpamenti di unita' immobiliari contigue per adeguamenti abitativi degli assegnatari. 5. La mancata stipula, da parte dell'assegnatario di alloggio gravemente sottoutilizzato, del nuovo contratto di locazione ai sensi del 1 comma del presente articolo costituisce causa di decadenza dall'assegnazione che sara' pronunciata dal rappresentante legale dell'Ente gestore con la procedura di cui all'art. 32. 6. Eguale procedura verra' applicata nell'ipotesi di assegnatario che non ottemperi al cambio temporaneo in altro alloggio idoneo, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato, con impegno da parte dell'Ente gestore di farlo rientrare nell'alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.