Art. 23. Definizione del canone di locazione 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 e' costituito: a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' alle altre finalita' di' cui all'art. 25, 3 comma, della legge n. 513/1977; b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, 2 comma, della legge n. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore; c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, 2 comma, della legge n. 513/1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore; d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata annualmente dalla Giunta regionale. 2. Il canone e' determinato sulla base della redditivita' degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali' del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti coniponenti il nucleo stesso. 3. L'applicazione del canone e' differenziato in base alle seguenti fasce: a) nucleo familiare con reddito imponibile derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS; b) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore al limite di reddito per la decadenza di cui al 2 comma dell'art. 33; c) nucleo familiare con reddito complessivo superiore al limite di decadenza stabilito dal 2 comma dell'art. 33 e, comunque, inferiore al limite di decadenza di cui al 2 comma dell'art. 33 maggiorato del 30%. 4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del 1 comma sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il comune e le Organizzazioni Sindacali degli assegnatari. 5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali. 6. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.