Art. 23.
                 Definizione del canone di locazione
 
  1. Il canone di locazione  degli  alloggi  di  cui  all'art.  2  e'
costituito:
   a)  da  una  quota  destinata  al reinvestimento per interventi di
recupero  o  di  costruzione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica,  nonche' alle altre finalita' di' cui all'art. 25, 3 comma,
della legge n. 513/1977;
   b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri
fiscali, determinata annualmente  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art.  25,  2  comma, della legge n. 513/1977, e comunque tale da
coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;
   c) da una quota per la  manutenzione  degli  alloggi,  determinata
annualmente  dalla  Giunta  regionale ai sensi dell'art. 25, 2 comma,
della legge  n.  513/1977,  e  comunque  tale  da  coprire  le  spese
effettive sostenute dall'Ente gestore;
   d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata
annualmente dalla Giunta regionale.
  2.  Il  canone  e'  determinato sulla base della redditivita' degli
alloggi,  tenuto  conto  delle  condizioni  reddituali'  del   nucleo
familiare  risultanti  dall'ultima  dichiarazione  fiscale  di  tutti
coniponenti il nucleo stesso.
  3. L'applicazione del canone e' differenziato in base alle seguenti
fasce:
   a)    nucleo    familiare   con   reddito   imponibile   derivante
esclusivamente da pensione  o  da  lavoro  dipendente  non  superiore
all'importo di due pensioni minime INPS;
   b)  nucleo  familiare  con  reddito  complessivo  non superiore al
limite di reddito per la decadenza di cui al 2 comma dell'art. 33;
   c) nucleo familiare con reddito complessivo superiore al limite di
decadenza stabilito dal 2 comma dell'art. 33 e,  comunque,  inferiore
al  limite di decadenza di cui al 2 comma dell'art. 33 maggiorato del
30%.
  4.  I  programmi  annuali  di  manutenzione  straordinaria   e   di
risanamento  del  patrimonio  da effettuare ai sensi del 1 comma sono
formulati dall'Ente gestore, sentiti il comune  e  le  Organizzazioni
Sindacali degli assegnatari.
  5.  Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente
gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi
prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione  al  costo  dei
medesimi,  secondo  criteri  di  ripartizione  correlati  alle  quote
millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, al numero intero  di
vani convenzionali.
  6.  I  componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con
l'assegnatario ai fini di  quanto  dovuto  all'Ente  gestore  per  la
conduzione dell'alloggio assegnato.