Art. 24.
        Elementi soggettivi per la determinazione del canone
 
  1.  Per  gli  assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art.
26 il reddito imponibile del nucleo familiare  e'  determinato  dalla
somma  dei  redditi  fiscalmente  imponibili  risultanti  dall'ultima
dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il  nucleo  familiare
stesso.   Tale   reddito   deve  derivare  esclusivamente  da  lavoro
dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di
cassintegrati, indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione,
sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai
fini della determinazione del reddito non vanno  computate  le  somme
percepite  a  titolo  di  pensione,  assegno o indennita' di guerra e
quelle percepite  a  titolo  di  assegni  per  decorazioni  al  valor
militare,  cosi'  come  disposto dagli artt.   1 e 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915  e  dall'art.  5
della legge 8 agosto 1991, n. 261, nonche' quelle somme percepite una
tantum  dal  lavoratore  dipendente  o  pensionato  riferite  ad anni
precedenti. Non va,  altresi',  computata  ogni  forma  di  sussidio,
indennita'  o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato
o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo  familiare
portatori di handi'cap o disabili.
  2.  Per  gli  assegnatari  collocati  nelle  fasce  b)  e c) di cui
all'art.    26  il  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare   e'
determinato con le modalita' di cui alla lettera e) 1 comma dell'art.
3 della presente legge.