Art. 24. Elementi soggettivi per la determinazione del canone 1. Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art. 26 il reddito imponibile del nucleo familiare e' determinato dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso. Tale reddito deve derivare esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennita' di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, cosi' come disposto dagli artt. 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nonche' quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresi', computata ogni forma di sussidio, indennita' o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handi'cap o disabili. 2. Per gli assegnatari collocati nelle fasce b) e c) di cui all'art. 26 il reddito complessivo del nucleo familiare e' determinato con le modalita' di cui alla lettera e) 1 comma dell'art. 3 della presente legge.