Art. 25.
         Elementi oggettivi per la determinazione del canone
 
  1. L'elemento oggettivo su cui si basa la determinazione del canone
e'  costituito  dal  "Canone  base"  di  riferimento  determinato  in
relazione  ai  caratteri  oggettivi  degli  alloggi  ai  sensi  degli
articoli  da  12  a 24 della legge n. 392/1978 nella misura del 3,85%
del valore locativo dell'alloggio.  Il  "canone  base"  di  locazione
determinato  ai  sensi  del  presente  articolo  si applica anche nei
comuni di cui all'art.  26, 2 comma, della legge n. 392/1978. Ad essi
viene  attribuito  il  coefficiente  demografico  di   0,80   ed   il
coefficiente di' ubicazione di cui all'art. 18, 3 comma, lettera b) -
della  legge  n.  392/1978.    Qualora  si sia proceduto ad integrale
ristrutturazione dell'edificio,  ai  fini  della  determinazione  del
predetto  canone  base  dei singoli alloggi che lo costituiscono, per
l'anno di costruzione, si fa riferimento a quello  della  ultimazione
dei  lavori  di ristrutturazione. Il costo di costruzione, in carenza
di specifico provvedimento statale, e' aggiornato  annualmente  dalla
Giunta  regionale  con  riferieninto  all'indice  ISTAT  del costo di
costruzione di' un fabbricato residenziale.