Art. 25. Elementi oggettivi per la determinazione del canone 1. L'elemento oggettivo su cui si basa la determinazione del canone e' costituito dal "Canone base" di riferimento determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978 nella misura del 3,85% del valore locativo dell'alloggio. Il "canone base" di locazione determinato ai sensi del presente articolo si applica anche nei comuni di cui all'art. 26, 2 comma, della legge n. 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di' ubicazione di cui all'art. 18, 3 comma, lettera b) - della legge n. 392/1978. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del predetto canone base dei singoli alloggi che lo costituiscono, per l'anno di costruzione, si fa riferimento a quello della ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il costo di costruzione, in carenza di specifico provvedimento statale, e' aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con riferieninto all'indice ISTAT del costo di costruzione di' un fabbricato residenziale.