Art. 26.
                      Determinazione del canone
 
  1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi  gli
assegnatari vengono collocati nelle seguenti fasce di reddito:
  Fascia A)
  Per  gli  assegnatari  collocati  nella fascia A) di cui al 3 comma
dell'art. 23 della presente legge  il  canone  e'  determinato  nella
misura  del  4,50% del reddito' annuo imponibile del nucleo familiare
composto da n. 2 persone. Tale percentuale e' ridotta dello 0,25% per
ogni componente il nucelo familiare eccedente n. 2 persone fino ad un
minimo del 4%. In ogni caso il canone non puo' essere inferiore a  L.
30.000 = e non superiore al 75% del "canone base" stesso.
  Fascia B)
  Per  gli  assegnatari  collocati  nella fascia B) di cui al 3 comma
dell'art. 23 della presente legge il canone e' cosi' determinato:
   B.1 - Canone pari al 75% del "canone base" per gli assegnatari con
reddito inferiore al limite di cui al punto e) -  dell'art.  3  della
presente legge fissato per l'accesso diminuito del 25%. Il canone per
i  nuclei  familiari  fruenti  di  soli  redditi  derivanti da lavoro
dipendente o pensioni non puo', comunque, eccedere il 6% del  reddito
imponibile del nucleo familiare.
   B.2  -  Canone  pari al 100% del "canone base" per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art.   3
della  presente  legge  fissato per l'accesso diminuito del 25% ed il
limite di cui al punto e) dell'art. 3 maggiorato del 25%.  Il  canone
per  i  nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti da lavoro
dipendente o pensione non puo', comunque, eccedere il 7% del  reddito
imponibile del nucleo familiare.
   B.3  -  Canone  pari al 125% del "canone base" per gli assegnatari
con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art.   3
della  presente  legge  maggiorato  del  25% ed il limite.di cui al 2
comma dell'art. 33 della presente  legge  fissato  per  la  decadenza
dalla  qualifica  di  assegnatario.  Il canone per i nuclei familiari
fruenti dei soli redditi derivanti da lavoro  dipendente  o  pensione
non  puo', comunque, eccedere il 9% del reddito imponibile del nucleo
familiare.
  Fascia C)
  Per  gli  assegnatari  collocati  nella fascia C) di cui al 3 comma
dell'art. 23 della presente legge il canone e' cosi' determinato:
   C.1 - Canone pari al 150% del "canone base"  per  gli  assegnatari
con  reddito  compreso  tra  il limite di cui al 2 comma dell'art. 33
fissato per la decadenza e tale limite maggiorato del 15%. Il  canone
per  i  nuclei  familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro
dipendente o pensione non puo' eccedere l'11% del reddito  imponibile
del  nucleo  familiare. Il canone minimo non puo' essere inferiore ai
100% del "canone base" di cui al precedente articolo  della  presente
legge.
   C.2 - Canone pari al 175% del "canone base" per gli asegnatari con
reddito  compreso  tra  il  limite  di  cui  al 20 comma dell'art. 33
maggiorato del 15% ed il limite  di  cui  al  2  comma  dell'art.  33
maggiorato  del  30% fissato per il rilascio dell'alloggio. Il canone
per i nuclei familiari fruenti di soli redditi  derivanti  da  lavoro
dipendente o pensione non puo' eccedere il 12% del reddito imponibile
del  nucleo  familiare. Il canone minimo non puo' essere inferiore al
100% del "canone base" di cui al precedente articolo  della  presente
legge.
  2.  Ai  fini dell'inclusione degli assegnatari nella, fascia di cui
alle lettere A) B e C),  nonche',  ai  fini  dell'applicazione  delle
diverse  articolazioni  di  canone previste per le suddette fasce, il
reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalita' di  cui
all'art. 24 della presente legge.
  3.  Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al
presente articolo sulla base della documentazione  prodotta  o  degli
accertamenti effettuati.
  4.  I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari
degli assegnatari, con conseguente verifica ed  eventuale  variazione
delle  fasce di reddito e dei canoni di cui al presente articolo sono
rilevati dalla anagrafe della utenza e del patrimonio.