Art. 26. Determinazione del canone 1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli assegnatari vengono collocati nelle seguenti fasce di reddito: Fascia A) Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui al 3 comma dell'art. 23 della presente legge il canone e' determinato nella misura del 4,50% del reddito' annuo imponibile del nucleo familiare composto da n. 2 persone. Tale percentuale e' ridotta dello 0,25% per ogni componente il nucelo familiare eccedente n. 2 persone fino ad un minimo del 4%. In ogni caso il canone non puo' essere inferiore a L. 30.000 = e non superiore al 75% del "canone base" stesso. Fascia B) Per gli assegnatari collocati nella fascia B) di cui al 3 comma dell'art. 23 della presente legge il canone e' cosi' determinato: B.1 - Canone pari al 75% del "canone base" per gli assegnatari con reddito inferiore al limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge fissato per l'accesso diminuito del 25%. Il canone per i nuclei familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensioni non puo', comunque, eccedere il 6% del reddito imponibile del nucleo familiare. B.2 - Canone pari al 100% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge fissato per l'accesso diminuito del 25% ed il limite di cui al punto e) dell'art. 3 maggiorato del 25%. Il canone per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non puo', comunque, eccedere il 7% del reddito imponibile del nucleo familiare. B.3 - Canone pari al 125% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al punto e) - dell'art. 3 della presente legge maggiorato del 25% ed il limite.di cui al 2 comma dell'art. 33 della presente legge fissato per la decadenza dalla qualifica di assegnatario. Il canone per i nuclei familiari fruenti dei soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non puo', comunque, eccedere il 9% del reddito imponibile del nucleo familiare. Fascia C) Per gli assegnatari collocati nella fascia C) di cui al 3 comma dell'art. 23 della presente legge il canone e' cosi' determinato: C.1 - Canone pari al 150% del "canone base" per gli assegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al 2 comma dell'art. 33 fissato per la decadenza e tale limite maggiorato del 15%. Il canone per i nuclei familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non puo' eccedere l'11% del reddito imponibile del nucleo familiare. Il canone minimo non puo' essere inferiore ai 100% del "canone base" di cui al precedente articolo della presente legge. C.2 - Canone pari al 175% del "canone base" per gli asegnatari con reddito compreso tra il limite di cui al 20 comma dell'art. 33 maggiorato del 15% ed il limite di cui al 2 comma dell'art. 33 maggiorato del 30% fissato per il rilascio dell'alloggio. Il canone per i nuclei familiari fruenti di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione non puo' eccedere il 12% del reddito imponibile del nucleo familiare. Il canone minimo non puo' essere inferiore al 100% del "canone base" di cui al precedente articolo della presente legge. 2. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nella, fascia di cui alle lettere A) B e C), nonche', ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalita' di cui all'art. 24 della presente legge. 3. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al presente articolo sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati. 4. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui al presente articolo sono rilevati dalla anagrafe della utenza e del patrimonio.