Art. 27. Aggiornamento del canone 1. Canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti e' aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 2. Il canone viene aggiornato, altresi', dagli Enti gestori ogni qualvolta vi sia variazione del reddito degli assegnatari, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno seguente a quello in cui e' stata effettuata l'indagine reddituale. 3. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica sia delle percentuali che dell'articolazione delle relative fasce di cui all'art. 25, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di gestione, di amministrazione e manutenzione, compresi gli oneri fiscali ed il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge n. 457/1978 dello 0,50% annuo del valore locativo di cui all'art. 12 della legge n. 392/1978 del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, da destinare sia alle finalita' di cui al 3 comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513, con priorita' per gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio abitativo pubblico, sia alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 della presente legge. 4. Gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli alloggi compreso gli oneri fiscali.