Art. 27.
                      Aggiornamento del canone
 
  1. Canone,  determinato  ai  sensi  degli  articoli  precedenti  e'
aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  2.  Il  canone  viene aggiornato, altresi', dagli Enti gestori ogni
qualvolta vi  sia  variazione  del  reddito  degli  assegnatari,  con
decorrenza  dal 1 gennaio dell'anno seguente a quello in cui e' stata
effettuata l'indagine reddituale.
  3. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica
sia delle percentuali che dell'articolazione delle relative fasce  di
cui  all'art. 25, che le entrate per i canoni di locazione consentano
di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese  di  gestione,  di
amministrazione  e  manutenzione,  compresi  gli  oneri fiscali ed il
versamento al fondo per  l'edilizia  residenziale  pubblica,  di  cui
all'art.  13  della  legge  n.  457/1978 dello 0,50% annuo del valore
locativo di cui all'art. 12 della legge n.  392/1978  del  patrimonio
gestito,  con esclusione degli alloggi a canone sociale, da destinare
sia alle finalita' di cui al 3  comma  dell'art.  26  della  legge  8
agosto  1977 n. 513, con priorita' per gli interventi di manutenzione
straordinaria e di recupero del patrimonio  abitativo  pubblico,  sia
alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 della presente legge.
  4.  Gli  Enti  gestori  sono  tenuti  a  comunicare alla regione le
percentuali di eccedenza delle entrate  per  i  canoni  di  locazione
rispetto   all'ammontare   delle   spese   di  amministrazione  e  di
manutenzione degli alloggi compreso gli oneri fiscali.