Art. 28. Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione 1. Gli Enti gestori determinano annualmente il canone di' locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, escluso i posti macchina di pertinenza degli alloggi. 2. L'assegnazione dei detti immobili e' effettuata mediante ricorso all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al comma precedente. 3. Il contratto di locazione deve prevedere una cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente alla indennita' di avviamento alla fine del contratto. 4. Sono esclusi dall'applicazione del canone cli locazione di cui al i' comma del presente articolo i locali assegnati ad Associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza fini di lucro. A tal fine gli Enti gestori destinano una percentuale non superiore al 10% dei locali in loro dotazione. I canoni relativi ai locali di cui al presente comma sono stabiliti in ragione di L. 2.000 al mq per mese ed aggiornati ogni biennio sulla base delle variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 5. Per i locali gia' assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procedera' all'adeguamento del canone ai sensi del 1 comma del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere.