Art. 28.
Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
 
  1. Gli Enti gestori determinano annualmente il canone di' locazione
degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione  sulla
base  dei  valori  correnti  di  mercato, escluso i posti macchina di
pertinenza degli alloggi.
  2. L'assegnazione dei detti immobili e' effettuata mediante ricorso
all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base  il  prezzo
di cui al comma precedente.
  3.   Il   contratto   di  locazione  deve  prevedere  una  cauzione
trimestrale e la clausola che l'assegnatario  rinunci  esplicitamente
alla indennita' di avviamento alla fine del contratto.
  4.  Sono  esclusi dall'applicazione del canone cli locazione di cui
al i' comma del presente articolo i locali assegnati ad  Associazioni
di  volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza fini
di lucro. A tal fine gli Enti gestori destinano una  percentuale  non
superiore  al  10% dei locali in loro dotazione. I canoni relativi ai
locali di cui al presente comma  sono  stabiliti  in  ragione  di  L.
2.000  al  mq  per  mese  ed aggiornati ogni biennio sulla base delle
variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie degli operai e degli impiegati.
  5. Per i locali gia' assegnati alla data di entrata in vigore della
presente  legge si procedera' all'adeguamento del canone ai sensi del
1 comma del presente articolo a partire dalla scadenza dei  contratti
in essere.