Art. 3.
    Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale
                              pubblica
 
  1.  I  requisiti  per  la  partecipazione  al bando di concorso per
l'assegnazione  degli   alloggi,   da   possedersi   alla   data   di
pubblicazione del bando di concorso, sono i seguenti:
   a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  aderente all'Unione
europea; il cittadino di altri Stati  e'  ammesso  soltanto  se  tale
diritto   e'   riconosciuto,   in   condizioni  di  reciprocita',  da
convenzioni o trattati internazionali e se  il  cittadino  stesso  e'
iscritto  nelle  apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o
se svolge in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata;
   b) residenza o attivita' lavorativa  esclusiva  o  principale  nel
comune  o  in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si
nfesce il bando di  concorso,  salvo  che  si  tratti  di  lavoratori
destinati  a  prestare  servizio  in  nuovi insediamenti industriali,
compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero,  per  i
quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
  Per   attivita'   lavorativa   principale  si  intende  l'attivita'
predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi  del  tempo
di  lavoro  complessivo  o  dalla quale vengono ricavati almeno i due
terzi del reddito globale da lavoro;
   c) c1) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso  o
abitazione   su   un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo
familiare.
  E'  considerato  adeguato  l'alloggio,  sito  nei  comune  cui   si
riferisce  il  bando  di  concorso  o  in un comune contermine la cui
superficie utile, riferita alla sola unita' immobiliare,  determinata
ai  sensi  dell'art.  13  - lettera a) della legge 27 luglio 1978, n.
392, risulti non inferiore a:
   1) 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone;
   2) 60 mq per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;
   3) 75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone;
   4) 95 mq per nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.
   c2)  non  titolarita' dei diritti di cui al punto c1 su uno o piu'
alloggi siti in qualunque altra localita', la cui  rendita  catastale
rivalutata  sia  almeno  pari  a  quella  di un alloggio adeguato per
superficie di cat.A/3, classe 2, sito nel comune cui si riferisce  il
bando,  con  riferimento alla zona censuaria con tariffa piu' elevata
del comune  stesso.  Sino  al  definitivo  classamento  delle  unita'
immobiliari  urbane  di  cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito con modificazioni nella legge 24  marzo  1993,  n.  75,  e
successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da
1 a 4 e' trasformata in vani sulla base di mq 14 a vano;
   d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' o con patto di
futura  vendita  di  alloggio  realizzato  con  contributi pubblici e
assenza di precedenti  finanziamenti  agevolati  in  qualunque  forma
concessi  dallo  Stato  o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in
cui l'alloggio non sia piu' utilizzabile ovvero sia perito senza  che
il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
   e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite  vigente al momento della pubblicazione dei bando di concorso.
Per reddito annuo complessivo del  nucleo  familiare  si  intende  la
somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al
netto  dei  contributi  previdenziali  e  degli assegni familiari, di
tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  stesso  quali  risultano
dall'ultima    dichiarazione    dei    redditi    presentata.   Oltre
all'imponibile  fiscale  vanno  computati   tutti   gli   emolumenti,
indennita',   pensione  e  sussidi  percepiti,  ivi  compresi  quelli
esentasse purche' continuativi.   Ai fini  della  determinazione  del
reddito  non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione,
assegno o indennita' di guerra e quelle percepite a titolo di assegni
per decorazioni al valor militare, cosi come disposto dagli artt.1  e
77  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n.
915 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261,  nonche'  quelle
somme  percepite  una  tantum  dal lavoratore dipendente o pensionato
riferite ad anni precedenti. Non va, altresi', computata  ogni  forma
di sussidio, indennita' o pensione corrisposta a titolo assistenziale
dallo  Stato  o  da  altri  enti  pubblici a favore di componenti del
nucleo familiare portatori di handicap o disabili.  Il reddito stesso
e' da computarsi con le modalita' di cui all'art.    21  della  legge
457/1978, come sostituito dall'art. 2, 14 comma, del decreto-legge 23
gennaio  1982,  n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo
1982,  n.  94.  Qualora  il  nucleo  familiare  abbia  un  numero  di
componenti  superiore  a due, il reddito complessivo annuo del nucleo
medesimo e' ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2
sino ad un massimo di 6 milioni.  La  presente  disposizione  non  si
applica  ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione e'
gia' prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici).  Per  le
famiglie  di  nuova  formazione,  come  definite all'art. 8, 3 comma,
lett. a3.2), il reddito annuo complessivo e' costituito  dalla  somma
dei  redditi  percepiti da ciascuno dei nubendi. Il limite massimo di
reddito  per  l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e' fissato
in Lire 19 milioni a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge.  In  mancanza  di  successive  delibere  del CIPE la
Regione aggiorna il limite di  reddito  per  l'accesso  ogni  biennio
sulla  base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
   f) non aver ceduto in tutto o  in  parte,  eccetto  che  nei  casi
previsti   dalla   legge,   l'alloggio   eventualmente  assegnato  in
precedenza in locazione semplice;
   g) non occupare, alla data di pubblicazione del bando di consorso,
abusivamente un alloggio di E.R.P.
  2. Il nucleo familiare e' quello definito dalla normativa  vigente.
Fanno  parte  del  nucleo  il convivente more uxorio, gli ascendenti,
discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini  fino  al
secondo  grado  e  coloro  che  con  esso  convivono con finalita' di
reciproca  assistenza  morale  o  materiale,   purche'   la   stabile
convivenza  abbia  avuto  inizio  almeno due anni prima della data di
pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con  certificato
di residenza storicoanagrafico.
  3.  I  requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente
e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere  c),  d),
f)  e  g),  da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla
data della pubblicazione del bando di concorso,  nonche'  al  momento
dell'assegnazione  e  debbono  permanere  in  costanza  del rapporto.
L'ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicita'
almeno biennale. il requisito di cui alla lettera e)  deve  permanere
alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale
data  e deve, altresi, permanere In costanza del rapporto fatto salvo
quanto previsto dall'art. 33.
  4. Particolari requisiti aggiuntivi, possono  essere  stabiliti  in
relazione  all'assegnazione  di  alloggi realizzati con finanziamenti
destinati a specifiche finalita', ovvero  in  relazione  a  peculiari
esigenze  locali.  Per  tali interventi, i provvedimenti regionali di
localizzazione potranno prevedere requisiti  integrativi  rispondenti
alle  finalita'  programmatorie,  con riferimento anche all'eventuale
anzianita' di residenza.