Art. 3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica 1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del bando di concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati e' ammesso soltanto se tale diritto e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso e' iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata; b) residenza o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si nfesce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attivita' lavorativa principale si intende l'attivita' predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro; c) c1) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' considerato adeguato l'alloggio, sito nei comune cui si riferisce il bando di concorso o in un comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unita' immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13 - lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, risulti non inferiore a: 1) 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone; 2) 60 mq per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone; 3) 75 mq per nucleo familiare composto da 5 persone; 4) 95 mq per nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre. c2) non titolarita' dei diritti di cui al punto c1 su uno o piu' alloggi siti in qualunque altra localita', la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat.A/3, classe 2, sito nel comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa piu' elevata del comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unita' immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 4 e' trasformata in vani sulla base di mq 14 a vano; d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia piu' utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno; e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione dei bando di concorso. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, di tutti i componenti il nucleo familiare stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purche' continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennita' di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, cosi come disposto dagli artt.1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, nonche' quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresi', computata ogni forma di sussidio, indennita' o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. Il reddito stesso e' da computarsi con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 457/1978, come sostituito dall'art. 2, 14 comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo e' ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione e' gia' prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 8, 3 comma, lett. a3.2), il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi. Il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e' fissato in Lire 19 milioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di successive delibere del CIPE la Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; g) non occupare, alla data di pubblicazione del bando di consorso, abusivamente un alloggio di E.R.P. 2. Il nucleo familiare e' quello definito dalla normativa vigente. Fanno parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado e coloro che con esso convivono con finalita' di reciproca assistenza morale o materiale, purche' la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storicoanagrafico. 3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f) e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicita' almeno biennale. il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data e deve, altresi, permanere In costanza del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'art. 33. 4. Particolari requisiti aggiuntivi, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianita' di residenza.