Art. 30. Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione 1. Almeno ogni 2 anni l'Ente gestore e' tenuto a verificare la permanenza negli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3. 2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si avvarra' dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminzione di reddito a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta stessa. In caso di decesso, di sopravvenuto stato di disoccupazione, di pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di residenza di componente il nucleo familiare il cui reddito da lavoro concorre a formare il reddito complessivo del nucleo familiare stesso, l'Ente gestore, qualora la dinuizione del reddito complessivo familiare sia tale da far ricadere l'assegnatario in una fascia inferiore, dispone la corrispondente riduzione del canone a partire dal mese successivo a quello della richiesta previa esibizione da parte dell'interessato della documentazione dell'evento e della certificazione ritenuta idonea ad attestare la nuova inferiore situazione reddituale dell'assegnatario. 4. E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita e nei termini e modalita' fissate dall'Ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti. 5. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione dandone comunicazione all'interessato. In pendenza ditale accertamento all'assegnatario e' applicato il canone di cui al 2 comma punto c2) - dell'art. 26. 6. Qualora, nonostante la richiesta, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero la produca parzialmente, l'Ente gestore, oltre ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33, provvedera ad applicare all'inadempiente il canone di cui alla fascia immediatamente superiore. 7. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione, l'assegnatario, provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione, attestante la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al sindaco competente del ricevimento della documentazione suddetta. In tal caso l'assegnatario verra' collocato nella fascia di competenza con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa. 8. Ove, a seguito degli accertamenti effettuati, l'Ente gestore accerti la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, provvedera' ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.