Art. 30.
                Accertamento periodico dei requisiti
               per la conservazione dell'assegnazione
 
  1. Almeno ogni 2 anni l'Ente gestore  e'  tenuto  a  verificare  la
permanenza negli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3.
  2.  Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si
avvarra' dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della
formazione  ed  aggiornamento   dell'anagrafe   dell'utenza   e   del
patrimonio.
  3.   L'assegnatario  ha  in  ogni  caso  diritto,  su  specifica  e
documentata richiesta, di essere collocato in una fascia  di  reddito
inferiore  qualora  abbia  subito una diminzione di reddito a partire
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della  richiesta  stessa.
In  caso  di  decesso,  di  sopravvenuto  stato di disoccupazione, di
pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di residenza  di
componente  il  nucleo  familiare il cui reddito da lavoro concorre a
formare il reddito complessivo del nucleo  familiare  stesso,  l'Ente
gestore,  qualora la dinuizione del reddito complessivo familiare sia
tale da far ricadere l'assegnatario in una fascia inferiore,  dispone
la  corrispondente riduzione del canone a partire dal mese successivo
a quello della richiesta previa esibizione da parte  dell'interessato
della  documentazione  dell'evento  e  della  certificazione ritenuta
idonea  ad  attestare  la  nuova  inferiore   situazione   reddituale
dell'assegnatario.
  4.  E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza
stabilita e nei termini e modalita'  fissate  dall'Ente  gestore,  la
documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo
familiare  e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta
ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.
  5. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti
un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore  ha
l'obbligo  di  trasmettere  agli uffici finanziari, per gli opportuni
accertamenti,    tale    documentazione     dandone     comunicazione
all'interessato.  In pendenza ditale accertamento all'assegnatario e'
applicato il canone di cui al 2 comma punto c2) - dell'art. 26.
  6.  Qualora,  nonostante  la  richiesta,  da effettuarsi a mezzo di
lettera raccomandata con  ricevuta  di  ritorno,  l'assegnatario  non
produca  la  documentazione richiesta ovvero la produca parzialmente,
l'Ente gestore, oltre ad attivare la procedura di  decadenza  di  cui
all'art.  33,  provvedera  ad applicare all'inadempiente il canone di
cui alla fascia immediatamente superiore.
  7.  Il  procedimento  di  decadenza  si interrompe nel caso in cui,
sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima  che  sia
stata  dichiarata  la  decadenza  dalla assegnazione, l'assegnatario,
provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta  documentazione,
attestante  la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove
occorra, a dare immediata comunicazione  al  sindaco  competente  del
ricevimento della documentazione suddetta. In tal caso l'assegnatario
verra'  collocato  nella fascia di competenza con decorrenza dal mese
successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
  8. Ove, a seguito degli  accertamenti  effettuati,  l'Ente  gestore
accerti  la  mancanza  di  uno  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,
provvedera' ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.