Art. 31. Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali 1. Gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione tegli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avra' particolarmente ad oggetto dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione e' garantito anche attraverso la definizione di' appositi protocoili d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli assegnatari e della proprieta' edilizia. I protocolli d'intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti gestori e rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito ditali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno anzare proposte alle A.T.E.R. nelle materie che riguardano direttamente gli utenti. 2. Gli Enti gestori concedono, nei Comuni con forte presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, previa apposita convenzione, e a titolo gratuito, l'uso di appositi spazi alle organizzazioni sindacali degli inquilini riunite per lo svolgimento delle loro attivita'. 3. Nell'ambito dei rapporti tra gli Enti gestori e le OO.SS. degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio regionale le A.T.E.R., senza alcun onere a carico delle OO.SS., sulla base di formali comunicazioni di delega rilasciata dagli assegnatari, procedono alla riscossione delle quote associative dovute dagli assegnatari ed al versamento trimestrale delle somme riscosse all'organizzazione cui esse competono.