Art. 31.
          Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
 
  1. Gli Enti gestori  promuovono  e  favoriscono  la  partecipazione
degli  assegnatari  alla  gestione tegli alloggi nelle forme previste
dalla presente legge ed assicurano  le  necessarie  informazioni  sia
agli  utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso
apposite conferenze periodiche. L'informazione avra'  particolarmente
ad  oggetto  dati  concernenti  le  spese  di  investimento  e quelle
correnti.  Il diritto all'informazione e' garantito anche  attraverso
la   definizione  di'  appositi  protocoili  d'intesa  tra  gli  enti
interessati e  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  degli
assegnatari  e  della  proprieta'  edilizia.    I protocolli d'intesa
disciplineranno i rapporti tra  gli  Enti  gestori  e  rappresentanze
anche   sindacali   degli  utenti.  Nell'ambito  ditali  rapporti,  i
rappresentanti dell'utenza potranno  anzare  proposte  alle  A.T.E.R.
nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
  2.  Gli  Enti  gestori  concedono, nei Comuni con forte presenza di
patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica,   previa   apposita
convenzione,  e  a  titolo  gratuito,  l'uso  di  appositi spazi alle
organizzazioni sindacali degli inquilini riunite per  lo  svolgimento
delle loro attivita'.
  3.  Nell'ambito dei rapporti tra gli Enti gestori e le OO.SS. degli
inquilini maggiormente rappresentative a livello  nazionale  presenti
nel  territorio  regionale  le  A.T.E.R.,  senza alcun onere a carico
delle  OO.SS.,  sulla  base  di  formali  comunicazioni   di   delega
rilasciata  dagli assegnatari, procedono alla riscossione delle quote
associative dovute dagli assegnatari  ed  al  versamento  trimestrale
delle somme riscosse all'organizzazione cui esse competono.