Art. 32.
      Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
 
  1.   L'annullamento   della   assegnazione   viene   disposto   con
provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:
   a)  per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento della assegnazione medesima;
   b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
  2. In presenza ditali condizioni, comunque  accertate  prima  della
consegna  dell'alloggio  o  nel  corso  del rapporto di locazione, il
comune, contestualmente alla comunicazione con  lettera  raccomandata
all'assegnatario   delle   risultanze  conseguenti  gli  accertamenti
compiuti, assegna  al  medesimo  un  termine  di  15  giorni  per  la
presentazione   di   deduzioni   scritte   e  di  documenti,  dandone
contemporanea notizia all'Ente gestore.
  3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori  emigrati
all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima
della consegna dell'alloggio.
  4.  Qualora,  dall'esame  dei documenti prodotti dall'assegnatario,
non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate  dal
comune,  il sindaco pronuncia l'annullamento della assegnazione entro
i successivi trenta giorni, su parere obbligatorio e vincolante della
Commissione di assegnazione.
  5.  L'annullamento  della  assegnazione  comporta,  nel  corso  del
rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
  6.  Al  provvedimento  del  sindaco  si applica il dodicesimo comma
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
1972, n. 1035.