Art. 32. Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale 1. L'annullamento della assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione medesima; b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. 2. In presenza ditali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore. 3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio. 4. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento della assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione. 5. L'annullamento della assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto. 6. Al provvedimento del sindaco si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.