Art. 33. Decadenza dalla assegnazione 1. La decadenza dalla assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia perso uno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo; b) abbia ceduto o sub-locato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso; c) non occupi stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato lo stesso per un periodo superiore a 3 mesi, salvo autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi; d) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite o immorali; e) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta di presentazione periodica della documentazione di cui al 4 comma dell'art. 30; f) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui e' ubicato l'alloggio assegnato o sull'area di pertinenza dei fabbricato predetto senza l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore; g) abbia consentito ad altre persone di' abitare nell'alloggio assegnato senza l'autorizzazione di cui all'art. 19; h) essendo moroso, non abbia provveduto a richiedere la sanatoria entro i termini previsti dal successivo art. 38. 2. In relazione al reddito familiare ed alla titolarita' di diritti reali, la decadenza si' verifica nelle seguenti ipotesi: a) reddito annuo del nucleo familiare superiore ai limite stabilito dal 1 comma dell'art. 3 della presente legge maggiorato del 75%; b) titolarita', da parte dell'assegnatario o altro componente della famiglia, di un diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio idoneo ai sensi del 1 comma, lettera c) dell'art. 3 della presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta la decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente e venga occupato entro un anno dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal Sindaco. 3. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32. 4. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'obbligo, da parte dell'assegnatario al rilascio immediato dell'alloggio. 5. Nell'ipotesi in cui il reddito annuo dei nucleo familiare per due anni consecutivi superi di non oltre il 30% il limite di cui alla lettera a) del 2 comma del presente articolo non si applica la disposizione di cui al 3 comma; in tal caso l'Ente gestore comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento al canone di' cui al 3 comma, lett. c), dell'art. 23. La durata del rapporto e' a tempo indeterminato. 6. Qualora il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore dell'alloggio si riduca ai di sotto del limite previsto per la decadenza dalla qualifica di assegnatario, questi riacquista tale qualifica. A tal fine egli e' tenuto a rivolgere apposita documentata istanza all'Ente gestore il quale, verificata l'assenza di altre condizioni ostative, dichiara il riacquisto della qualifica di assegnatario. Conseguentemente l'Ente gestore procede all'applicazione del canone di cui al 2 comma, lettera b), dell'art. 23. 7. Nel caso in cui il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore, per due anni consecutivi superi il limite di reddito di cui alla lettera a) del 2 comma del presente articolo, maggiorato del 30%, si applica il disposto di cui al 3 comma del presente articolo con il conseguente immediato rilascio dell'alloggio. 8. Al provvedimento di decadenza si applica il dodicesimo comma del l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Il provvedimento medesimo puo' concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosita' a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte del conduttore dell'alloggio e dei suo nucleo familiare. 9. Per il cedente di cui alla lettera a), 1 comma, e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513. 10. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera c), del 1 comma dell'art. 3 della presente legge, ma che non abbia la disponibilita' dell'alloggio sito nel comune in cui il medesimo assegnatario risieda o nei comuni contermini, il termine per il rilascio potra' essere prorogato, previa richiesta al sindaco da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilita' dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente Legge. 11. La Regione definisce le modalita' preferenziali' per l'accesso agevolato alla proprieta' della prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito: a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero; b) dei programmi prioritariamente ad essi destinati per locazione semplice o proprieta' di'fferita di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.