Art. 33.
                    Decadenza dalla assegnazione
 
  1. La decadenza dalla assegnazione viene dichiarata dal sindaco del
comune territorialmente competente, nei casi in cui l'assegnatario:
   a)  abbia  perso uno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo quanto
previsto dal secondo comma del presente articolo;
   b) abbia ceduto o sub-locato, in  tutto  o  in  parte,  l'alloggio
assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
   c)  non  occupi stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato lo
stesso per un  periodo  superiore  a  3  mesi,  salvo  autorizzazione
dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi;
   d) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite o immorali;
   e)   si   sia   reso   inadempiente  rispetto  alla  richiesta  di
presentazione periodica  della  documentazione  di  cui  al  4  comma
dell'art. 30;
   f) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in
cui  e'  ubicato  l'alloggio  assegnato o sull'area di pertinenza dei
fabbricato  predetto  senza  l'autorizzazione  da   parte   dell'Ente
gestore;
   g)  abbia  consentito  ad  altre persone di' abitare nell'alloggio
assegnato senza l'autorizzazione di cui all'art. 19;
   h) essendo moroso, non abbia provveduto a richiedere la  sanatoria
entro i termini previsti dal successivo art. 38.
  2. In relazione al reddito familiare ed alla titolarita' di diritti
reali, la decadenza si' verifica nelle seguenti ipotesi:
   a)   reddito  annuo  del  nucleo  familiare  superiore  ai  limite
stabilito dal 1 comma dell'art. 3 della presente legge maggiorato del
75%;
   b)  titolarita',  da  parte  dell'assegnatario  o altro componente
della famiglia,  di  un  diritto  di  proprieta',  usufrutto,  uso  o
abitazione  su di un alloggio idoneo ai sensi del 1 comma, lettera c)
dell'art.  3 della presente legge. L'acquisizione di uno dei  diritti
predetti  da  parte  di  un  componente del nucleo familiare, diverso
dall'assegnatario  e  dal  coniuge,  non  comporta  la  decadenza,  a
condizione    che    l'alloggio    sia   finalizzato   all'abitazione
dell'acquirente  e  venga  occupato  entro  un  anno  dalla  data  di
acquisto,  fatte  salve  cause  di  forza  maggiore  riconosciute dal
Sindaco.
  3. Per il procedimento si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32.
  4.  La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e
l'obbligo,  da  parte   dell'assegnatario   al   rilascio   immediato
dell'alloggio.
  5.  Nell'ipotesi  in  cui il reddito annuo dei nucleo familiare per
due anni consecutivi superi di non oltre il 30% il limite di cui alla
lettera a) del 2 comma  del  presente  articolo  non  si  applica  la
disposizione  di  cui al 3 comma; in tal caso l'Ente gestore comunica
all'interessato  la  perdita  della  qualifica  di   assegnatario   e
l'automatico  assoggettamento al canone di' cui al 3 comma, lett. c),
dell'art.  23. La durata del rapporto e' a tempo indeterminato.
  6. Qualora il reddito annuo del  nucleo  familiare  del  conduttore
dell'alloggio  si  riduca  ai  di  sotto  del  limite previsto per la
decadenza dalla qualifica di  assegnatario,  questi  riacquista  tale
qualifica.     A  tal  fine  egli  e'  tenuto  a  rivolgere  apposita
documentata istanza all'Ente gestore il quale,  verificata  l'assenza
di  altre condizioni ostative, dichiara il riacquisto della qualifica
di   assegnatario.      Conseguentemente   l'Ente   gestore   procede
all'applicazione  del canone di cui al 2 comma, lettera b), dell'art.
23.
  7. Nel caso in cui  il  reddito  annuo  del  nucleo  familiare  del
conduttore,  per  due anni consecutivi superi il limite di reddito di
cui alla lettera a) del 2 comma del presente articolo, maggiorato del
30%, si applica il disposto di cui al 3 comma del  presente  articolo
con il conseguente immediato rilascio dell'alloggio.
  8. Al provvedimento di decadenza si applica il dodicesimo comma del
l'art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035. Il provvedimento medesimo puo'  concedere  un  termine
dilatorio  non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio.
La dilazione non viene concessa qualora venga anche  riscontrata  una
morosita' a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte
del conduttore dell'alloggio e dei suo nucleo familiare.
  9.  Per il cedente di cui alla lettera a), 1 comma, e nei confronti
di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni  e  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.
  10.  Per  l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla
lettera c), del 1 comma dell'art. 3 della presente legge, ma che  non
abbia  la  disponibilita'  dell'alloggio  sito  nel  comune in cui il
medesimo assegnatario risieda o nei comuni contermini, il termine per
il rilascio potra' essere prorogato, previa richiesta al  sindaco  da
parte  dell'interessato,  fino  alla data di effettiva disponibilita'
dell'alloggio medesimo,  a  condizione  che  l'interessato,  o  altro
componente  del  nucleo  familiare  avente  titolo, abbia attivato il
procedimento   per  il  rilascio  alla  prima  scadenza  contrattuale
successiva all'entrata in vigore della presente Legge.
  11. La Regione definisce le modalita' preferenziali' per  l'accesso
agevolato  alla  proprieta'  della  prima  casa  per  coloro che sono
decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito:
   a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi  di  nuova
costruzione o di recupero;
   b)  dei programmi prioritariamente ad essi destinati per locazione
semplice o proprieta' di'fferita di cui all'art. 10  della  legge  17
febbraio 1992, n. 179.