Art. 34. Occupazione illegale degli alloggi 1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. 3. Per tutto il periodo di occupazione gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennita' pari al 125% del "Canone base" di cui al 2 comma dell'art. 25 della presente legge.