Art. 34.
                 Occupazione illegale degli alloggi
 
  1.  Salvo  quanto  previsto negli articoli che precedono, il legale
rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio  provvedimento,
il  rilascio  degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida
preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza  titolo  a
rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  2.  Al  provvedimento  con cui si dispone il rilascio si applica il
dodicesimo comma  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
  3.  Per  tutto  il periodo di occupazione gli abusivi sono tenuti a
corrispondere una indennita' pari al 125% del "Canone base" di cui al
2 comma dell'art. 25 della presente legge.