Art. 35.
               Autogestione dei servizi e spazi comuni
 
  1. Gli Enti gestori  favoriscono  e  promuovono  l'autogestione  da
parte  dell'utenza  dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla
base dei criteri indicati nel presente articolo.
  2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il  contratto
di  locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi
da parte degli assegnatari.
  3. In caso di particolari esigenze o difficolta',  l'Ente  gestore,
puo',  sentite  le organizzazioni sindacali del'utenza, deliberare di
soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne
la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per  far  cessare
le cause ostative assunte a base del deliberato.
  4.  Per  gli  alloggi gia' assegnati gli Enti gestori realizzano il
decentramento dell'attivita' di gestione dei servizi  entro  un  anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono
dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle
autogestioni,  con particolare riguardo per gli alloggi preventemente
occupati da anziani o da persone non autonome.
  5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle  autogestioni
gli  assegnatari  sono  tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi
diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo  acconti  mensili  e
conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'Ente.
  6.   L'Ente   gestore,   qualora  l'autogestione  non  vi  provveda
direttamente, addebita - in base ai dati forniti  dalle  autogestioni
medesime  -  sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli
assegnatari interessati  le  quote  relative  ai  servizi  accessori,
effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
  7.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli
Enti gestori predispongono, sentite le organizzazioni sindacali degli
assegnatari, il regolamento per la costituzione ed  il  funzionamento
delle  autogestioni,  nonche'  quelli per la ripartizione degli oneri
fra Ente gestore ed  assegnatari,  per  l'uso  e  manutenzione  degli
alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.
  8.  E' facolta dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui
al  precedente   comma,   estendere   l'autogestione   alla   piccola
manutenzione secondo forme totali o parziali accreditando agli organi
dell'autogestione  una  parte  della quota di canone a cio' destinata
non superiore al 30%.
  9. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione  sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti
dal contratto di locazione.