Art. 35. Autogestione dei servizi e spazi comuni 1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari. 3. In caso di particolari esigenze o difficolta', l'Ente gestore, puo', sentite le organizzazioni sindacali del'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato. 4. Per gli alloggi gia' assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attivita' di gestione dei servizi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi preventemente occupati da anziani o da persone non autonome. 5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'Ente. 6. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti gestori predispongono, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonche' quelli per la ripartizione degli oneri fra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione. 8. E' facolta dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione secondo forme totali o parziali accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone a cio' destinata non superiore al 30%. 9. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.