Art. 36.
               Alloggi in amministrazione condominiale
 
  1.  Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e'
fatto  divieto  agli  Enti  gestori  di  iniziare  o  di   proseguire
l'attivita'  di'  amministrazione  negli stabili ceduti in proprieta'
integralmente od in parte. In questi stabili l'Ente gestore  promuove
agli   atti  preliminari  per  la  costituzione  dell'amministrazione
condominiale e dal momento  della  sua  costituzione  cessa  per  gli
assegnatari in proprieta' l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore
le  quote  per  le  spese  generali di amministrazione e manutenzione
eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e
di esazione delle rate di riscatto,  la  cui  misura  e'  autorizzata
annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.
  2.  Le  norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli
assegnatari  in  locazione  con  patto   di   futura   vendita,   che
costituiscono  un'autogestione  disciplinata dalle norme del c.c. sul
condominio.
  3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a
regime  condominiale  hanno  diritto  di  voto,  in  luogo  dell'Ente
gestore,  per  le  delibere  relative alle spese ed alle modalita' di
gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il  riscaldamento,  che
sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione.