Art. 36. Alloggi in amministrazione condominiale 1. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attivita' di' amministrazione negli stabili ceduti in proprieta' integralmente od in parte. In questi stabili l'Ente gestore promuove agli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprieta' l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura e' autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del c.c. sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione.