Art. 38.
                         Morosita' pregressa
 
  1.  Al fine di favorire la cessazione del contenzioso esistente, le
posizioni  debitori  e,  conseguenti  all'applicazione  della   legge
regionale  16  febbraio  1987  n.    2 e successive modificazioni, in
essere alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sono,  a
domanda degli interessati, da prodursi entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione  della presente legge, definite secondo le disposizioni
dei successivi comma.
  2. Agli assegnatari, ai quali e' stato determinato il canone  nella
misura  di  cui  al  punto 5 del primo comma dell'art. 28 della legge
regionale  16  febbraio  1987,  n.  2,  per   non   aver   presentato
biennalmente la documentazione reddituale, il canone va rideterminato
per  ciascun  biennio  di  riferimento,  con  la  collocazione  nelle
rispettive fasce di cui al succitato art. 28 della legge regionale 16
febbraio 1987, n. 2, a seguito della presentazione, ora  per  allora,
della relativa documentazione reddituale.
  3.  L'Ente  gestore,  entro  30  giorni dalla data di presentazione
della documentazione reddituale da allegare alla domanda di cui al  1
comma,  provvedera' a notificare, all'assegnatario che si trovi nelle
suddette condizioni, l'ammontare  dei  canoni  arretrati  comprensivi
degli  interessi  legali  che  potra',  su  domanda dell'interessato,
essere rateizzato.
  4. All'accettazione, entro 30 giorni dalla data della  notifica,  a
mezzo  di sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno
dallo status moroso nonche' dei procedimenti legali in atto.
  5. Nei confronti degli assegnatari,  che  non  regolarizzeranno  la
loro  posizione  debitoria  secondo  quanto  previsto  dai precedenti
commi, l'Ente gestore attivera' le procedure di cui all'art. 33 della
presente legge. Il  procedimento  si  interrompe  nel  caso  in  cui,
sebbene  tardivamente  rispetto ai termini previsti, ma prima che sia
stata  dichiarata  la  decadenza  dell'assegnazione,   l'assegnatario
provveda  a trasmettere all'Ente gestore la documentazione attestante
la permanenza dei requisiti nonche' al pagamento del debito pregresso
che potra', su domanda dell'interessato, essere rateizzato.