Art. 39. Sanatoria 1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 1995 e che presentino, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Ente gestore, quest'ultimo dispone a sanatoria l'assegnazione in locazione dell'alloggio, in presenza delle condizioni di cui al comma seguente. 2. L'assegnazione e' subordinata: a) al possesso, da parte dei richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge; b) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' in possesso di decreto di assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e publicata a norma di legge; in caso contrario gli interessati alla sanatoria possono beneficiare prioritariamente della riserva di cui all'art. 18 della presente legge; d) al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione. Per tale periodo i richiedenti sono tenuti a corrispondere una indennita' pari ai 100% del "Canone base" di cui all'art. 25 della presente legge; e) al rilascio, da parte dell'occupante, di parti comuni del fabbricato, nonche' di ambienti o superifici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e delle sue pertinenze eventualmente occupate. 3. I requisiti di cui alla lettera a), del comma precedente, sono accertati dalla commissione di cui all'art. 9.