Art. 39.
                              Sanatoria
 
  1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 1995  e  che
presentino,  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  apposita  domanda  all'Ente  gestore,  quest'ultimo
dispone  a  sanatoria  l'assegnazione  in locazione dell'alloggio, in
presenza delle condizioni di cui al comma seguente.
  2. L'assegnazione e' subordinata:
   a) al possesso, da parte dei richiedente,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3 della presente legge;
   b)  al  protrarsi  dell'occupazione  da  parte dello stesso nucleo
familiare alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c)  alla  circostanza  che  l'occupazione  non  abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' in possesso  di  decreto
di  assegnazione in dipendenza di graduatoria approvata e publicata a
norma di legge; in caso  contrario  gli  interessati  alla  sanatoria
possono beneficiare prioritariamente della riserva di cui all'art. 18
della presente legge;
   d)  al  recupero,  da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni e
spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione.   Per
tale periodo i richiedenti sono tenuti a corrispondere una indennita'
pari  ai  100%  del  "Canone  base" di cui all'art. 25 della presente
legge;
   e) al rilascio, da  parte  dell'occupante,  di  parti  comuni  del
fabbricato,   nonche'   di   ambienti  o  superifici  non  rientranti
nell'originaria consistenza  dell'alloggio  e  delle  sue  pertinenze
eventualmente occupate.
  3.  I  requisiti di cui alla lettera a), del comma precedente, sono
accertati dalla commissione di cui all'art. 9.