Art. 4.
            Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
 
  1. All'assegnazione degli alloggi  si  provvede  mediante  pubblico
concorso  indetto  dal  comune  ove  sono  localizzati gli alloggi da
assegnare.
  2. Il concorso viene indetto per i  singoli  comuni  o  per  ambiti
territoriali  sovracomunali  in  conformita' con le direttive emanate
dalla Regione in relazione ai provvedimenti di  localizzazione  degli
interventi costruttivi.
  3.  I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie
generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di
manifesti per almeno 30 (trenta) giorni utili consecutivi -  all'Albo
Pretorio  dei  comuni  interessati al Bando. Contemporaneamente copia
dei Bandi deve essere inviata alla Regione per la  pubblicazione  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata.  In particolare le
Amministrazioni Comunali sono tenute, altresi', a  trasmettere  copia
del   Bando   al   Ministero   degli   Affari  Esteri,  nonche'  alle
Organizzazioni Provinciali degli Inquilini piu'  rappresentative  sul
territorio nazionale.
  4.    I   comuni   dovranno,   altresi,   assicurare   la   massima
pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme tra le quali:
   affissione di pubblici manifesti;
   affissione  di  manifesti  nelle  sedi   decentrate   dei   comuni
interessati,  nelle  bacheche  delle  sedi centrali delle aziende con
piu' di 50 dipendenti ubicate nei territori dei comuni interessati, e
nella sede delle A.T.E.R. competenti e degli altri Enti Pubblici.
  5. Per l'assegnazione di alloggi  destinati  alla  sistemazione  di
nuclei  familiari  in  dipendenza  di  gravi  e  particolari esigenze
abitative, la Regione si riserva di autorizzare,  anche  su  proposta
dei comuni,
 l'emanazione  di  bandi  speciali, indicando gli eventuali requisiti
integrati vi nonche' le forme aggiuntive di pubblicita' dei bandi  di
concorso  ritenute  piu  idonee  per  la  capillare  informazione dei
potenziali richiedenti ed eventuali specifiche condizioni oggettive e
soggettive.
  6. I comuni provvederanno alla pubblicazione dei Bandi di  Concorso
nei 30 giorni successivi alla data di consegna dei lavori. A tal uopo
l'Ente  appaltante  notifica  il  verbale  di  consegna dei lavori al
comune interessato ed ai competenti  uffici  regionali.  Copia  della
relata  di  avvenuta  pubblicazione del Bando di Concorso deve essere
trasmessa nei 15 giorni successivi all'A.T.E.R. competente per  terri
tono. In caso di mancata pubblicazione del Bando di Concorso da parte
det comune provvede direttamente l'A.T.E.R. competente per territorio
nei successivi 30 giorni. I relativi oneri sono a caiico del comune.