Art. 40.
           Commissione per la formazione della graduatoria
 
  1. I Presidenti ed  i  componenti  delle  Commissioni  Assegnazione
Alloggi  operanti alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni  da  parte
del  Presidente  della Giunta regionale che avverra' entro il termine
di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.