Art. 40. Commissione per la formazione della graduatoria 1. I Presidenti ed i componenti delle Commissioni Assegnazione Alloggi operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni da parte del Presidente della Giunta regionale che avverra' entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.