Art. 41. Abrogazioni di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: legge regionale 2 settembre 1981, n. 33; legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2; legge regionale 20 giugno 1989, n. 14; legge regionale 23 gennaio 1995, n. 11; legge regionale 23 gennaio 1995, n. 13; legge regionale 3 aprile 1995, n. 36. 2. E' abrogato, altresi', l'art. 11 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7, ed ogni ulteriore disposizione di legge vigente in contrasto con le norme di cui alla presente legge.