Art. 41.
                        Abrogazioni di norme
 
  1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   legge regionale 2 settembre 1981, n. 33;
                legge regionale 16 febbraio 1987, n. 2;
                 legge regionale 20 giugno 1989, n. 14;
                legge regionale 23 gennaio 1995, n. 11;
                legge regionale 23 gennaio 1995, n. 13;
                 legge regionale 3 aprile 1995, n. 36.
  2. E' abrogato,  altresi',  l'art.  11  della  legge  regionale  25
gennaio  1993,  n. 7, ed ogni ulteriore disposizione di legge vigente
in contrasto con le norme di cui alla presente legge.