Art. 6.
               Contenuti e presentazione delle domande
 
  1.  La  domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da
presentarsi  allo  stesso  nei  termini  indicati  nel  bando,   deve
indicare:
   a)  la  cittadinanza  nonche'  la residenza del concorrente e/o il
luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
   b) la composizione del nucleo familiare  corredata  dei  caratteri
anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
   c)  il  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare.  L'eventuale
mancanza  di  reddito  deve  essere  documentata  da   certificazione
rilasciata dall'Ufficio provinciale del Lavoro attestante lo stato di
disoccupazione,  o  da  autocertificazione ai sensi deli'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15;
   d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
   e)  ogni  altro  elemento  utile  ai  fini  dell'attribuzione  dei
punteggi per la formazione della graduatoria;
   f)  il  luogo  in  cui  dovranno  farsi  al  concorrente  tutte le
comunicazioni relative al concorso;
   g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.
  2. Il concorrente deve dichiarare nei  modi  previsti  dall'art.  4
della  legge  4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e
dei componenti il suo nucleo  familiare,  i  requisiti  di  cui  alle
lettere c), f), e g) dell'art. 3.
  3.  Sono  esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato
la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.
  4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3  dell'art.  18  della
legge  7 agosto 1990, n. 241, i comuni accertano i fatti, gli stati e
le  qualita'  dei  concorrente,  provvedendo  d'Ufficio  con  diretta
certificazione  o con acquisizione di documenti presso altra pubblica
amministrazione.