Art. 6. Contenuti e presentazione delle domande 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati nel bando, deve indicare: a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente; c) il reddito complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione, o da autocertificazione ai sensi deli'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15; d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato; e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria; f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso; g) la eventuale documentazione da allegare alla domanda. 2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), f), e g) dell'art. 3. 3. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando. 4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni accertano i fatti, gli stati e le qualita' dei concorrente, provvedendo d'Ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica amministrazione.