Art. 7. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria 1. Il comune che ha indetto il bando procede, mediante apposita commissione, all'istruttori a delle domande dei concorrenti ed alla formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda. Tale termine e' elevato a 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed a 150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia. 2. La commissione e' istituita con deliberazione della Giunta comunale ed e' composta dal segretario comunale che la presiede, dal responsabile della struttura tecnica competente del comune interessato (o suo supplente) e da un competente dipendente dell'A.T.E.R. o suo supplente nominato dalla Giunta comunale su designazione dell'organo competente dell'A.T.E.R. stessa. In caso di ambiti comprensoriali il segretario ed il Responsabile della struttura tecnica sono quelli del comune con maggiore popolazione. La Giunta comunale, per assicurare il rispetto dei tempi di cui al comma precedente puo' nominare i supplenti, appartenenti agli stessi Uffici, dei componenti della commissione che partecipano alle sedute solo in assenza dei componenti effettivi. La Giunta municipale definira' i compensi spettanti ai componenti della commissione entro i limiti di quanto previsto per la commissione provinciale di cui al successivo art. 9. 3. La commissione verifica la completezza e la regolarita' della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine la commissione richiede agli interessati la documentazione mancante; detta documentazione dovra' pervenire nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonche' dei modi e dei termini per il ricorso, e' pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1 comma, nell'Albo pretorio del comune e deve rimanere affissa per 15 giorni consecutivi. Per la pubblicazione della graduatoria provvisoria il comune dovra' seguire le stesse forme previste per il bando di Concorso. La graduatoria e' inviata, su richiesta, a cura del comunale alle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini. 5. Ai lavoratori emigrati all'Estero e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Contestualmente all'avvenuta pubblicazione, da effettuarsi entro 15 giorni decorrenti dopo il termine di cui al 1 comma, il segretario comunale trasmette alla competente commissione provinciale di cui al successivo art. 9 la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso. Qualora la definizione della graduatoria da parte della commissione comunale non avvenga nei termini di cui al 1 comma, il segretario comunale trasmette nei successivi 15 giorni al Presidente della commissione di cui all'art. 9 della presente legge tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso alla definizione della graduatoria provvisoria provvede la commissione di cui all'art. 9 della presente legge entro 90 giorni per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale termine e' elevato a 150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia. La graduatoria cosi formata e' pubblicata con le modalita' di cui al 3 comma. Tutti gli oneri sono a carico del comune interessato. 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'Estero, dalla data di ricezione della comunicazione di cui al 4 comma, chiunque, vi abbia interesse, puo' produrre opposizione, indirizzata direttamente alla competente commissione provinciale.