Art. 7.
Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
 
  1. Il comune che ha indetto il  bando  procede,  mediante  apposita
commissione,  all'istruttori  a delle domande dei concorrenti ed alla
formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal  termine
di  scadenza  della  presentazione  della  domanda.  Tale  termine e'
elevato a 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a  10.000
abitanti, ed a 150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia.
  2.  La  commissione  e'  istituita  con  deliberazione della Giunta
comunale ed e' composta dal segretario comunale che la presiede,  dal
responsabile   della   struttura   tecnica   competente   del  comune
interessato  (o  suo  supplente)  e  da  un   competente   dipendente
dell'A.T.E.R.  o  suo  supplente  nominato  dalla  Giunta comunale su
designazione dell'organo competente dell'A.T.E.R. stessa. In caso  di
ambiti   comprensoriali   il  segretario  ed  il  Responsabile  della
struttura tecnica sono quelli del comune con maggiore popolazione. La
Giunta comunale, per assicurare il rispetto dei tempi di cui al comma
precedente  puo'  nominare  i  supplenti,  appartenenti  agli  stessi
Uffici, dei componenti della commissione che partecipano alle  sedute
solo  in  assenza  dei  componenti  effettivi.  La  Giunta municipale
definira' i compensi spettanti ai componenti della commissione  entro
i  limiti di quanto previsto per la commissione provinciale di cui al
successivo art. 9.
  3. La commissione verifica la completezza e  la  regolarita'  della
compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione
richiesta.  A  tal  fine  la commissione richiede agli interessati la
documentazione mancante; detta documentazione  dovra'  pervenire  nel
termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  data  di  ricezione della
richiesta.
  4. La graduatoria  provvisoria,  con  l'indicazione  dei  punteggio
conseguito da ciascun concorrente, nonche' dei modi e dei termini per
il  ricorso, e' pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del termine
di cui al 1 comma, nell'Albo pretorio  del  comune  e  deve  rimanere
affissa  per  15  giorni  consecutivi.  Per  la  pubblicazione  della
graduatoria provvisoria il comune  dovra'  seguire  le  stesse  forme
previste  per  il  bando  di  Concorso. La graduatoria e' inviata, su
richiesta,  a  cura  del  comunale  alle   organizzazioni   sindacali
provinciali degli inquilini.
  5.  Ai lavoratori emigrati all'Estero e' data notizia dell'avvenuta
pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  e   della   posizione
conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
  6. Contestualmente all'avvenuta pubblicazione, da effettuarsi entro
15 giorni decorrenti dopo il termine di cui al 1 comma, il segretario
comunale  trasmette alla competente commissione provinciale di cui al
successivo art. 9 la  graduatoria  medesima  con  tutti  gli  atti  e
documenti  del  concorso. Qualora la definizione della graduatoria da
parte della commissione comunale non avvenga nei termini di cui al  1
comma,  il  segretario comunale trasmette nei successivi 15 giorni al
Presidente della commissione di cui all'art. 9 della  presente  legge
tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso alla definizione
della graduatoria provvisoria provvede la commissione di cui all'art.
9  della  presente legge entro 90 giorni per i comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120  giorni  per  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  10.000 abitanti. Tale termine e' elevato a
150 giorni per i comuni capoluoghi di provincia. La graduatoria  cosi
formata  e'  pubblicata con le modalita' di cui al 3 comma. Tutti gli
oneri sono a carico del comune interessato.
  7.  Entro  30  giorni   dalla   pubblicazione   della   graduatoria
provvisoria   all'Albo   Pretorio   e,   per  i  lavoratori  emigrati
all'Estero, dalla data di ricezione della comunicazione di cui  al  4
comma,  chiunque,  vi  abbia  interesse,  puo'  produrre opposizione,
indirizzata direttamente alla competente commissione provinciale.