Art. 8. Punteggi di selezione delle domande 1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorita'. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. 2. I criteri di priorita' sono riferiti al livello di gravita' del bisogno abitativo. 3. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi: a) condizioni soggettive: a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalita' di cui ail'art. 21 della legge 457/1973 e successive modificazioni ed integrazioni: non superiore a L. 2.000.000 annue per persona, punti 3; non superiore a L. 3.000.000 annue per persona, punti 2; non superiore a L. 4.000.000 annue per persona, punti 1. Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione effettuato dal CIPE, ai sensi dell'art. 13/bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 ovvero dalla Regione sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; a2) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di eta' alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1; a3) famiglie di nuova formazione: 1) famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, punti 2; 2) famiglie la cui costituzione e' prevista entro un anno, punti 1. Il punteggio e' attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35 anno di eta' - soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; a4) nuclei familiari nei quali un componente convivente e a totale carico del capofamiglia sia affetto da invalidita' permanente riconosciuta e certificata ai sensi delle vigenti norme: 1) invalidita' pari al 100%, punti 3; 2) invalidita' superiore ai 2/3 ma inferiore al 100%, punti 2; 3) per ogni ulteriore componente convivente nelle condizioni di cui ai punti a4.1) e a4.2), punti 0,50; a5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 3 o 4 persone, punti 1; 5 o 6 persone, punti 2; 7 o piu' persone, punti 3. Il punteggio di cui al presente punto non e' riconosciuto qualora trattasi di richiedenti di cui al punto a3.2). a6) richiedenti il cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato da non piu' di 12 mesi dalla data del Bando, per stabilirvi la sua residenza, punti 2; a7) richiedenti in condizioni di pendolarita', punti 1. Detto punteggio viene attribuito a condizione che la distanza tra il luogo di lavoro, abituale e continuativo, e quello di residenza sia superiore ai 30 Km. e che gli alloggi da assegnare si trovino nel comune nel quale il richiedente lavora e nel quale dichiara di voler trasferire la propria residenza. a8) donne che abbiano partorito figlio naturale riconosciuto solo dalla madre, punti 2; a9) richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai punti C1) e C2) dell'art. 3 della presente legge alloggiati in situazioni precarie o provvisorie a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e successivi, punti 3; a10) Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. b) condizioni oggettive; b1) richiedenti che abitino da almeno due anni dalla data del bando con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili, punti 4. La condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorita' competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. b2) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o di verbale di conciliazione giudiziaria, punti 3; 2) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilita', emessi dall'Autorita' competente non oltre 3 anni prima della data di scadenza del bando, punti 3; 3) a seguito di collocamento a riposo di dipendenti da ente pubblico o privato che fruiscano di alloggio di servizio, punti 3; b3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita', legati o non legati da vincolo di parentela, punti 2; Il punteggio di cui al presente punto non e' riconosciuto qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione. b4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio' sovraffollato: da 2 a 3 persone a vano utile, punti 1; oltre 3 persone a vano utile, punti 2; oltre 4 persone a vano utile, punti 3. A tal fine si intende per vano utile abitabile l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9 ed il soffitto si trovi ad una altezza media non inferiore a mt 2,40 dal pavimento. Per ambiente o locale la cui superficie sia superiore a mq 9 il numero dei vani e' definito dal rapporto tra detta superficie e la superficie del vano pari a mq 9. Sono vani accessori i corridoi, i bagni, le cucine la cui superficie sia inferiore a mq 9. b5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con gli stessi ubicati all'esterno dell'alloggio o privo di allacciamento alla rete idrica o fognante, ovvero che presenti umidita' permanente dovuta a capillarita', condensa o idroscopicita', ineliminabile con normali interventi manutentivi, da: certificarsi da parte del responsabile dell'Ufficio Sanitario, sentito, per quanto di propria competenza, l'ufficio tecnico comunale: punti 2. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicita' sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente Bando. c) Condizioni aggiuntive regionali: c1) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 25% e fino al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1; c2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge, punti 2; 4. Non sono cumulabili tra loro i punti b3) e b4). Il punteggio di cui al punto b1) non e' cumulabile con i punteggi di cui ai punti b2) e b5). 5. Per ciascuna classe di punteggio i concorrenti vengono collocati in graduatoria secondo i criteri che seguono. 6. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto b1) e successivamente, quelli che si trovano nella condizione di cui al punto b2). 7. Nell'ipotesi in cui ci siano piu' concorrenti aventi diritto ai punteggi di cui ai punti b1 e b2, acquisisce la priorita' il richiedente che per singola condizione oggettiva o soggettiva abbia conseguito il punteggio parziale piu' elevato. 8. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, permane la parita' di condizioni, si procedera' a sorteggio nell'ambito di ciascuna categoria. 9. Si procedera', altresi', al sorteggio nell'ambito di ciascuna classe di punteggio per la collocazione in graduatoria degli altri concorrenti.