Art. 8.
                 Punteggi di selezione delle domande
 
  1. Le graduatorie  di  assegnazione  sono  formate  sulla  base  di
punteggi  e  di  criteri  di priorita'. I punteggi sono attribuiti in
dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente  e
del suo nucleo familiare.
  2.  I criteri di priorita' sono riferiti al livello di gravita' del
bisogno abitativo.
  3. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione
dei seguenti punteggi:
   a) condizioni soggettive:
   a1) reddito pro-capite del nucleo  familiare  determinato  con  le
modalita'  di  cui  ail'art.  21  della  legge  457/1973 e successive
modificazioni ed integrazioni:
    non superiore a L. 2.000.000 annue per persona, punti 3;
    non superiore a L. 3.000.000 annue per persona, punti 2;
    non superiore a L. 4.000.000 annue per persona, punti 1.
  Dette classi  di  reddito  vengono  automaticamente  aggiornate  in
relazione  alle  modificazioni  del limite di assegnazione effettuato
dal CIPE, ai sensi dell'art. 13/bis della legge 15 febbraio 1980,  n.
25   ovvero  dalla  Regione  sulla  base  della  variazione  assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati;
   a2)  richiedenti che abbiano superato il 60 anno di eta' alla data
di presentazione della domanda, a condizione che  vivano  soli  o  in
coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;
   a3) famiglie di nuova formazione:
    1) famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due anni
dalla data della domanda, punti 2;
    2)  famiglie la cui costituzione e' prevista entro un anno, punti
1.
  Il punteggio e' attribuibile - a condizione  che  nessuno  dei  due
componenti  la  coppia  abbia  superato il 35 anno di eta' - soltanto
quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali  a
titolo  precario  o,  comunque,  dimostri  di  non disporre di alcuna
sistemazione abitativa adeguata;
   a4) nuclei familiari nei quali un componente convivente e a totale
carico  del  capofamiglia  sia  affetto  da  invalidita'   permanente
riconosciuta e certificata ai sensi delle vigenti norme:
    1) invalidita' pari al 100%, punti 3;
    2) invalidita' superiore ai 2/3 ma inferiore al 100%, punti 2;
    3)  per  ogni ulteriore componente convivente nelle condizioni di
cui ai punti a4.1) e a4.2), punti 0,50;
   a5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
    3 o 4 persone, punti 1;
    5 o 6 persone, punti 2;
    7 o piu' persone, punti 3.
  Il punteggio di cui al presente punto non e'  riconosciuto  qualora
trattasi di richiedenti di cui al punto a3.2).
   a6)  richiedenti  il  cui nucleo familiare rientri in Italia o che
sia rientrato da non piu' di  12  mesi  dalla  data  del  Bando,  per
stabilirvi la sua residenza, punti 2;
   a7) richiedenti in condizioni di pendolarita', punti 1.
  Detto  punteggio  viene attribuito a condizione che la distanza tra
il luogo di lavoro, abituale e continuativo, e  quello  di  residenza
sia superiore ai 30 Km. e che gli alloggi da assegnare si trovino nel
comune  nel quale il richiedente lavora e nel quale dichiara di voler
trasferire la propria residenza.
   a8)  donne che abbiano partorito figlio naturale riconosciuto solo
dalla madre, punti 2;
   a9) richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai  punti  C1)  e
C2)  dell'art.  3  della  presente  legge  alloggiati  in  situazioni
precarie o provvisorie a seguito degli eventi sismici del 23 novembre
1980 e successivi, punti 3;
   a10)  Gli  accrescimenti  del  nucleo  familiare  intervenuti  per
effetto  di  nascita,  adozione  o  affidamento pre-adottivo, possono
essere documentati anche  dopo  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  bando  di  concorso  per l'assegnazione e vengono
considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione  che
la   richiesta   degli   interessati   pervenga   al   comune   prima
dell'approvazione della graduatoria definitiva.
   b) condizioni oggettive;
   b1) richiedenti che abitino da almeno  due  anni  dalla  data  del
bando  con  il  proprio  nucleo  familiare  in  centri  di  raccolta,
dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo
precario dagli organi preposti all'assistenza  pubblica  o  in  altri
locali  impropriamente  adibiti  ad  abitazione  e  privi  di servizi
igienici propri regolamentari, quali  soffitte,  baracche  e  simili,
punti 4.
  La  condizione  del biennio non e' richiesta quando la sistemazione
precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di  alloggio  a
seguito   di   calamita'   o   di   imminente  pericolo  riconosciuto
dall'autorita' competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.
   b2) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
    1) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto  che  non  sia
stato   intimato  per  inadempienza  contrattuale  o  di  verbale  di
conciliazione giudiziaria, punti 3;
    2) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento
per motivi di pubblica utilita', emessi dall'Autorita' competente non
oltre 3 anni prima della data di scadenza del bando, punti 3;
    3) a seguito di collocamento  a  riposo  di  dipendenti  da  ente
pubblico o privato che fruiscano di alloggio di servizio, punti 3;
   b3)  richiedenti  che  abitino  con il proprio nucleo familiare da
almeno due anni dalla data del bando,  in  uno  stesso  alloggio  con
altro  o  piu'  nuclei  familiari,  ciascuno  composto  da almeno due
unita', legati o non legati da vincolo di parentela, punti 2;
  Il punteggio di cui al presente punto non e'  riconosciuto  qualora
il  nucleo  familiare  convivente  sia  compreso nel nucleo familiare
interessato dalla domanda di assegnazione.
   b4) richiedenti che abitino con il  proprio  nucleo  familiare  in
alloggio' sovraffollato:
    da 2 a 3 persone a vano utile, punti 1;
    oltre 3 persone a vano utile, punti 2;
    oltre 4 persone a vano utile, punti 3.
  A  tal fine si intende per vano utile abitabile l'ambiente o locale
che riceve aria e luce direttamente dall'esterno  mediante  finestra,
porta  o  altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9 ed
il soffitto si trovi ad una altezza media non inferiore a mt 2,40 dal
pavimento. Per ambiente o locale la cui superficie sia superiore a mq
9 il numero dei vani e' definito dal rapporto tra detta superficie  e
la  superficie del vano pari a mq 9.  Sono vani accessori i corridoi,
i bagni, le cucine la cui superficie sia inferiore a mq 9.
   b5)  richiedenti  che  abitino  con il proprio nucleo familiare in
alloggio  antigienico,  ritenendosi  tale  quello  privo  di  servizi
igienici  o  con gli stessi ubicati all'esterno dell'alloggio o privo
di allacciamento alla rete idrica o  fognante,  ovvero  che  presenti
umidita' permanente dovuta a capillarita', condensa o idroscopicita',
ineliminabile con normali interventi manutentivi, da: certificarsi da
parte del responsabile dell'Ufficio Sanitario, sentito, per quanto di
propria competenza, l'ufficio tecnico comunale: punti 2.
  Tale  punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicita' sia
stata accertata  a  favore  di  altro  richiedente  in  occasione  di
precedente Bando.
   c) Condizioni aggiuntive regionali:
   c1) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in
misura  superiore  al 25% e fino al 35% sul reddito annuo complessivo
del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge:  punti
1;
   c2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in
misura  superiore  al  35%  sul  reddito annuo complessivo del nucleo
familiare determinato ai fini della presente legge, punti 2;
  4. Non sono cumulabili tra loro i punti b3) e b4). Il punteggio  di
cui al punto b1) non e' cumulabile con i punteggi di cui ai punti b2)
e b5).
  5. Per ciascuna classe di punteggio i concorrenti vengono collocati
in graduatoria secondo i criteri che seguono.
  6.  All'inizio  di  ciascuna  classe di punteggio vengono collocati
nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino  nelle  condizioni
previste  dal  precedente  punto b1) e successivamente, quelli che si
trovano nella condizione di cui al punto b2).
  7. Nell'ipotesi in cui ci siano piu' concorrenti aventi diritto  ai
punteggi  di  cui  ai  punti  b1  e  b2,  acquisisce  la priorita' il
richiedente che per singola condizione oggettiva o  soggettiva  abbia
conseguito il punteggio parziale piu' elevato.
  8.  Se,  nonostante  l'applicazione  dei  criteri  di  cui al comma
precedente,  permane  la  parita'  di  condizioni,  si  procedera'  a
sorteggio nell'ambito di ciascuna categoria.
  9.  Si  procedera',  altresi', al sorteggio nell'ambito di ciascuna
classe di punteggio per la collocazione in  graduatoria  degli  altri
concorrenti.