Art. 9.
     Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
 
  1.  Il  Presidente della giunta regionale, per ambi ti territoriali
predeterminati dalla  giunta  regionale  stessa,  in  relazione  alla
prevedibile  entita' delle domande, nomina una o piu' commissioni per
la formazione delle graduatorie definitive.
  2. Ciascuna commissione e' cosi' composta:
   a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche  a  riposo,
con  funzioni  di  presidente  designato dal presidente del tribunale
ordinario o amministrativo competente per territorio o,  in  mancanza
da  un  giudice  di  pace.  Il  presidente  della  regione  individua
preliminarmente a quale tribunale rivolgersi;
   b) dal Sindaco del comune interessato o suo delegato;
   c)   da  un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  piu'  rappresentative   su   base   nazionale   designato
unitariamente dalle segreterie territoriali;
   d)  da  due  rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli
Inquilini piu' rappresentative  su  base  nazionale  designati  dalle
stesse;
   e)  da  un  dirigente  o  funzionario dell'A.T.E.R. competente per
territorio designato dall'organo dello stesso ente;
   f) da un dipendente regionale competente in materia.
  3. Per ogni componente la commissione, il Presidente del  Tribunale
competente,  gli  Enti  ed  organizzazioni  interessate  designano il
rispettivo supplente.
  4. La commissione puo' essere regolaente  costituita  quando  siano
pervenute almeno le designazioni di cui ai punti a), b), e) ed f) del
2 comma del presente articolo.
  5.  Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la
commissione puo' essere integrata sulla base  delle  designazioni  di
cui ai punti c)  e d) del 2 comma del presente articolo.
  6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Effettivo, ne
svolge  le  funzioni il suo supplente tempestivamente informato dallo
stesso o dal segretario della commissione.
  7. Per la validita' delle deliberazioni e sufficiente  la  presenza
della  maggioranza  dei  componenti  la commissione. Le deliberazioni
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti.
In  caso  di  parita'  di  voti prevale quello del Presidente. Per la
validita' della seduta e' obbligatoria la presenza del  Presidente  o
del suo supplente.
  8.  I  membri  della  commissione  che,  per qualsiasi motivo, sono
impossibilitati a partecipare  alle  riunioni  devono  immediatamente
informarne  il  Presidente  il  quale  provvede  immediatamente e con
qualsiasi  mezzo  alla  convocazione  del  rispettivo  supplente.   I
componenti  supplenti  intervengono  alla  seduta  solo  nei  casi di
assenza o di impedimento dei rispettivi componenti effettivi.
  9. Il componente della commissione, effettivo o  supplente,  decade
dall'incarico  in  caso  di  assenza ingiustificata alle riunioni per
piu' di tre volte consecutive  e  l'ente  o  l'organismo  che  lo  ha
designato ha l'obbligo di provvedere alla sua sostituzione.
  10.  Il  presidente  e  gli  altri  componenti designati restano in
carica cinque anni e possono  essere  riconfermati  soltanto  per  il
successivo  quinquennio.  Il  termine  di scadenza e' contestuale per
tutti i componenti della commissione.
  11.  La  segreteria  di  ciascuna  commissione  e'  costituita   da
dipendenti  dell'A.T.E.R.,  tra quali il presidente della commissione
nomina un segretario ed un vice-segretario.
  12. Ai componenti della commissione per ogni giornata di  effettiva
partecipazione  alle  sedute delle stesse e' attribuito un gettone di
presenza al lordo pari a L. 120.000 per il presidente ed a L.  80.000
per gli altri componenti. Detti importi sono  aggiornati  annualmente
sulla  base  dell'indice  ISTAT dei prezzi ai consumo per le famiglie
degli operai e degli  impiegati.  Ai  componenti  che  non  hanno  la
residenza  o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui hanno
sede le  commissioni  e'  corrisposto,  per  la  partecipazione  alle
riunioni  delle stesse, il rimborso delle spese di viaggio secondo la
disciplina prevista per i dirigenti regionali. Spetta  al  presidente
della  commissione  la  responsabilita' di valutare la congruita' del
numero necessario di sedute, e la eventuale straordinaria  necessita'
di  convocare  la  commissione  in  sedi  diverse dalla propria ed il
riconoscimento delle situazioni  eccezionali  che  danno  origine  al
diritto  al  rimborso  di  vitto e alloggio. La copertura di spesa e'
assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni  dei
piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono
a carico di ciascuna A.T.E.R.
  13.  La  commissione  ha  sede  presso  l'A.T.E.R.  competente  per
territorio.
  14. In  caso  di  giudizio,  comunque  promosso,  la  difesa  della
commissione viene assunta dall'ufficio legale della Regione.