Art. 9. Commissione per la formazione della graduatoria definitiva 1. Il Presidente della giunta regionale, per ambi ti territoriali predeterminati dalla giunta regionale stessa, in relazione alla prevedibile entita' delle domande, nomina una o piu' commissioni per la formazione delle graduatorie definitive. 2. Ciascuna commissione e' cosi' composta: a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio o, in mancanza da un giudice di pace. Il presidente della regione individua preliminarmente a quale tribunale rivolgersi; b) dal Sindaco del comune interessato o suo delegato; c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su base nazionale designato unitariamente dalle segreterie territoriali; d) da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli Inquilini piu' rappresentative su base nazionale designati dalle stesse; e) da un dirigente o funzionario dell'A.T.E.R. competente per territorio designato dall'organo dello stesso ente; f) da un dipendente regionale competente in materia. 3. Per ogni componente la commissione, il Presidente del Tribunale competente, gli Enti ed organizzazioni interessate designano il rispettivo supplente. 4. La commissione puo' essere regolaente costituita quando siano pervenute almeno le designazioni di cui ai punti a), b), e) ed f) del 2 comma del presente articolo. 5. Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la commissione puo' essere integrata sulla base delle designazioni di cui ai punti c) e d) del 2 comma del presente articolo. 6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Effettivo, ne svolge le funzioni il suo supplente tempestivamente informato dallo stesso o dal segretario della commissione. 7. Per la validita' delle deliberazioni e sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Per la validita' della seduta e' obbligatoria la presenza del Presidente o del suo supplente. 8. I membri della commissione che, per qualsiasi motivo, sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente il quale provvede immediatamente e con qualsiasi mezzo alla convocazione del rispettivo supplente. I componenti supplenti intervengono alla seduta solo nei casi di assenza o di impedimento dei rispettivi componenti effettivi. 9. Il componente della commissione, effettivo o supplente, decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per piu' di tre volte consecutive e l'ente o l'organismo che lo ha designato ha l'obbligo di provvedere alla sua sostituzione. 10. Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per il successivo quinquennio. Il termine di scadenza e' contestuale per tutti i componenti della commissione. 11. La segreteria di ciascuna commissione e' costituita da dipendenti dell'A.T.E.R., tra quali il presidente della commissione nomina un segretario ed un vice-segretario. 12. Ai componenti della commissione per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle stesse e' attribuito un gettone di presenza al lordo pari a L. 120.000 per il presidente ed a L. 80.000 per gli altri componenti. Detti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi ai consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Ai componenti che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui hanno sede le commissioni e' corrisposto, per la partecipazione alle riunioni delle stesse, il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. Spetta al presidente della commissione la responsabilita' di valutare la congruita' del numero necessario di sedute, e la eventuale straordinaria necessita' di convocare la commissione in sedi diverse dalla propria ed il riconoscimento delle situazioni eccezionali che danno origine al diritto al rimborso di vitto e alloggio. La copertura di spesa e' assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna A.T.E.R. 13. La commissione ha sede presso l'A.T.E.R. competente per territorio. 14. In caso di giudizio, comunque promosso, la difesa della commissione viene assunta dall'ufficio legale della Regione.