Art. 10.
       Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi
 
  1. La Giunta regionale cofinanzia la realizzazione di  progetti  di
promozione economica proposti da soggetti terzi.
  2.  Tali  progetti  sono  definiti  nel rispetto dei principi e dei
criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.
  3. Per il settore dell'artigianato, della piccola e  media  impresa
industriale  e  del  turismo,  sono ammessi i progetti per i quali la
quota di cofinanziamento espresso in  equivalente  sovvenzione  netta
nel  triennio,  per  ogni singolo beneficiano, non superi gli importi
"de minimis" definiti dalla disciplina comunitaria.
  4. Per il settore agroalimentare, la  Giunta  regionale,  ai  sensi
della  legge  29  novembre  1996,  n.  91,  notifica alla Commissione
europea il Programma annuale di cui all'art. 5 della presente  legge,
che  costituisce  il  documento  unico  di riferimento in ordine alle
disposizioni degli articoli 92 e  93  del  Trattato  della  Comunita'
europea.
  5.   La   Giunta   regionale,   inoltre,   puo'   partecipare  alla
realizzazione  di  progetti  di  promozione  economica,  proposti  da
soggetti  terzi,  sotto  forma di servizi di assistenza, consulenza e
ricerca nei settori produttivi interessati i cui risultati sono messi
a disposizione della generalita' del settore.
  6. Il Piano  triennale  di  cui  all'art.  4  definisce  i  criteri
generali  di  selezione  dei progetti da attuarsi attraverso appositi
bandi pubblici che devono, in particolare, prevedere la definizione e
la regolamentazione  dei  rapporti  fra  la  Giunta  regionale  ed  i
soggetti ammessi a cofinanziamento
  7.  I bandi di cui al comma 6 sono approvati dalla Giunta regionale
entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del Piano triennale di
cui  all'art.  4.  La  selezione  dei   progetti   da   ammettere   a
cofinanziamento  e' effettuata dal Comitato tecnico di valutazione di
cui all'art.  4, comma 4, lettera f).