Art. 10. Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi 1. La Giunta regionale cofinanzia la realizzazione di progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi. 2. Tali progetti sono definiti nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria. 3. Per il settore dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo, sono ammessi i progetti per i quali la quota di cofinanziamento espresso in equivalente sovvenzione netta nel triennio, per ogni singolo beneficiano, non superi gli importi "de minimis" definiti dalla disciplina comunitaria. 4. Per il settore agroalimentare, la Giunta regionale, ai sensi della legge 29 novembre 1996, n. 91, notifica alla Commissione europea il Programma annuale di cui all'art. 5 della presente legge, che costituisce il documento unico di riferimento in ordine alle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunita' europea. 5. La Giunta regionale, inoltre, puo' partecipare alla realizzazione di progetti di promozione economica, proposti da soggetti terzi, sotto forma di servizi di assistenza, consulenza e ricerca nei settori produttivi interessati i cui risultati sono messi a disposizione della generalita' del settore. 6. Il Piano triennale di cui all'art. 4 definisce i criteri generali di selezione dei progetti da attuarsi attraverso appositi bandi pubblici che devono, in particolare, prevedere la definizione e la regolamentazione dei rapporti fra la Giunta regionale ed i soggetti ammessi a cofinanziamento 7. I bandi di cui al comma 6 sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del Piano triennale di cui all'art. 4. La selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento e' effettuata dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera f).