Art. 11.
                    Finanziamento delle attivita'
 
  1. Il Programma annuale delle attivita' di promozione economica  di
cui  all'art.  5  dispone  delle  risorse  finanziarie  dell'anno  di
riferimento, nei limiti delle disponibilita' assegnate  dal  bilancio
regionale.
  2.  Gli  introiti  derivanti  dall'esercizio delle attivita' di cui
alla presente legge concorrono  a  costituire  la  disponibilita'  di
risorse utilizzabili per la stessa attivita'.