Art. 11. Finanziamento delle attivita' 1. Il Programma annuale delle attivita' di promozione economica di cui all'art. 5 dispone delle risorse finanziarie dell'anno di riferimento, nei limiti delle disponibilita' assegnate dal bilancio regionale. 2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge concorrono a costituire la disponibilita' di risorse utilizzabili per la stessa attivita'.