Art. 12. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 30 maggio 1974, n. 27 "Attivita' promozionale della regione e contributi agli enti locali e agli operatori economici per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni; b) la legge regionale 20 agosto 1984, n. 55 "Iniziative di spesa per lo svolgimento di attivita' promozionali in Italia e all'estero, attivita' di pubbliche relazioni e convegnistica"; c) i commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5 e l'art. 6 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 aprile 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 1997 ed e' stata approvata dal Commissario del Governo il 7 aprile 1997.