Art. 12.
                             Abrogazioni
 
  1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a)   la   legge   regionale  30  maggio  1974,  n.  27  "Attivita'
promozionale della regione e  contributi  agli  enti  locali  e  agli
operatori   economici  per  la  partecipazione  a  fiere,  mostre  ed
esposizioni;
   b) la legge regionale 20 agosto 1984, n. 55 "Iniziative  di  spesa
per  lo svolgimento di attivita' promozionali in Italia e all'estero,
attivita' di pubbliche relazioni e convegnistica";
   c) i commi 2, 3, 4 e  5,  dell'art.  5  e  l'art.  6  della  legge
regionale  23  febbraio  1988,  n.  9 "Organizzazione turistica della
Regione Toscana".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 14 aprile 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  regionale  l'11
marzo  1997  ed  e'  stata approvata dal Commissario del Governo il 7
aprile 1997.