Art. 2.
                  Attivita' di promozione economica
 
  1. L'attivita' di promozione economica costituisce uno strumento di
intervento per lo sviluppo dell'economia regionale.  In  particolare,
essa si realizza attraverso:
   a)   la   promozione   dell'immagine   complessiva  delle  risorse
produttive e turistiche della Toscana in collegamento con la  cultura
e l'ambiente;
   b)  la  promozione  dei  settori dell'artigianato, della piccola e
media impresa industriale, del turismo e dell'agricoltura;
   c) la promozione degli  investimenti,  nazionali  ed  esteri,  nel
territorio regionale;
   d)  la  promozione  delle  risorse  produttive  e turistiche della
Toscana  nei   processi   di   internazionalizzazione   dell'economia
regionale;
   e) la promozione di servizi reali e di attivita' di terziario, sia
nella   fase   dello   sviluppo  che  dell'offerta,  funzionali  alla
commercializzazione dei  prodotti  toscani  nei  mercati  interno  ed
internazionali,  all'incremento dei flussi turistici verso la Toscana
ed all'internazionalizzazione dell'economia regionale