Art. 2. Attivita' di promozione economica 1. L'attivita' di promozione economica costituisce uno strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. In particolare, essa si realizza attraverso: a) la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche della Toscana in collegamento con la cultura e l'ambiente; b) la promozione dei settori dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo e dell'agricoltura; c) la promozione degli investimenti, nazionali ed esteri, nel territorio regionale; d) la promozione delle risorse produttive e turistiche della Toscana nei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale; e) la promozione di servizi reali e di attivita' di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell'offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti toscani nei mercati interno ed internazionali, all'incremento dei flussi turistici verso la Toscana ed all'internazionalizzazione dell'economia regionale