Art. 3.
                     Modalita' della promozione
 
  1.  La  regione persegue il raggiungimento degli obiettivi indicati
all'art. 2, attraverso:
   a)  l'organizzazione  e  la  gestione  diretta  di  attivita'   di
promozione economica; l'azione diretta si esplica prevalentemente per
la  promozione  dell'immagine  complessiva  delle  risorse produttive
toscane, secondo le procedure amministrative di cui all'art. 9;
   b) la partecipazione a  progetti  di  promozione  economica  degli
altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale;
   c)  la  partecipazione a progetti di promozione economica proposti
da soggetti terzi individuati con le modalita' di cui all'art. 10;
   d)  la  realizzazione  delle  attivita'  di  promozione  economica
previste  negli  atti di programmazione regionale derivanti da azioni
attivate dall'Unione europea.