Art. 3. Modalita' della promozione 1. La regione persegue il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2, attraverso: a) l'organizzazione e la gestione diretta di attivita' di promozione economica; l'azione diretta si esplica prevalentemente per la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive toscane, secondo le procedure amministrative di cui all'art. 9; b) la partecipazione a progetti di promozione economica degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale; c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposti da soggetti terzi individuati con le modalita' di cui all'art. 10; d) la realizzazione delle attivita' di promozione economica previste negli atti di programmazione regionale derivanti da azioni attivate dall'Unione europea.