Art. 4. Il Piano triennale della promozione economica 1. Le attivita' di promozione economica realizzate dalla regione sono disciplinate da un Piano triennale approvato dal Consiglio regionale sulla base degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo. 2. Il Piano triennale della promozione economica e' approvato entro il mese di maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento, ha scorrevolezza annuale e puo' essere aggiornato nel corso del periodo di validita'. 3. Il Piano triennale contiene le determinazioni progettuali relative alle attivita' di promozione economica. Il Piano costituisce altresi' la sintesi del coordinamento delle attivita' di promozione economica di cui agli articoli 7 e 8. 4. Il Piano triennale individua: a) gli scenari macroeconomici di riferimento, gli obiettivi generali dell'attivita' di promozione economica da perseguire anche attraverso l'integrazione fra i diversi settori produttivi e di terziario e la valorizzazione delle potenzialita' del sistema ambientale, culturale e produttivo della Toscana, secondo metodologie di rete; b) gli obiettivi specifici dell'attivita' di promozione economica riferiti ai settori produttivi dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, dell'agricoltura e del turismo; c) le tipologie di azioni gestite direttamente dalla Regione; d) le tipologie di azioni da ammettere a cofinaziamento; e) le indicazioni di finanziamento relative ad ogni singola tipologia; f) i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento ivi comprese le modalita' di composizione, di costituzione e di funzionamento di un Comitato tecnico per la valutazione dei progetti stessi; g) gli strumenti ed i tempi di realizzazione degli interventi; h) le strategie di finanziamento delle attivita' ed i criteri di compartecipazione finanziaria dei soggetti privati alle attivita' di promozione economica gestite direttamente dalla regione; i) le modalita' e gli strumenti per la valutazione dell'efficacia dei risultati conseguiti. 5. Il Piano triennale individua, altresi', i criteri, le modalita' e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel Programma annuale di cui all'art. 5, cosi' da consentire una valutazione dell'efficacia dei risultati stessi. 6. Le determinazioni del Piano triennale costituiscono direttiva consiliare alla Giunta regionale per la redazione del Programma annuale di cui all'art. 5.