Art. 4.
            Il Piano triennale della promozione economica
 
  1. Le attivita' di promozione economica  realizzate  dalla  regione
sono  disciplinate  da  un  Piano  triennale  approvato dal Consiglio
regionale sulla base  degli  obiettivi  del  Programma  regionale  di
sviluppo.
  2. Il Piano triennale della promozione economica e' approvato entro
il mese di maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento, ha
scorrevolezza  annuale e puo' essere aggiornato nel corso del periodo
di validita'.
  3.  Il  Piano  triennale  contiene  le  determinazioni  progettuali
relative alle attivita' di promozione economica. Il Piano costituisce
altresi'  la  sintesi del coordinamento delle attivita' di promozione
economica di cui agli articoli 7 e 8.
  4. Il Piano triennale individua:
   a)  gli  scenari  macroeconomici  di  riferimento,  gli  obiettivi
generali  dell'attivita'  di promozione economica da perseguire anche
attraverso l'integrazione fra  i  diversi  settori  produttivi  e  di
terziario   e  la  valorizzazione  delle  potenzialita'  del  sistema
ambientale, culturale e produttivo della Toscana, secondo metodologie
di rete;
   b) gli obiettivi specifici dell'attivita' di promozione  economica
riferiti  ai  settori  produttivi  dell'artigianato,  della piccola e
media impresa industriale, dell'agricoltura e del turismo;
   c) le tipologie di azioni gestite direttamente dalla Regione;
   d) le tipologie di azioni da ammettere a cofinaziamento;
   e) le  indicazioni  di  finanziamento  relative  ad  ogni  singola
tipologia;
   f)  i  criteri  per  la  selezione  dei  progetti  da  ammettere a
cofinanziamento  ivi  comprese  le  modalita'  di  composizione,   di
costituzione  e  di  funzionamento  di  un  Comitato  tecnico  per la
valutazione dei progetti stessi;
   g) gli strumenti ed i tempi di realizzazione degli interventi;
   h) le strategie di finanziamento delle attivita' ed i  criteri  di
compartecipazione  finanziaria dei soggetti privati alle attivita' di
promozione economica gestite direttamente dalla regione;
   i) le modalita' e gli strumenti per la valutazione  dell'efficacia
dei risultati conseguiti.
  5.  Il Piano triennale individua, altresi', i criteri, le modalita'
e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale  un'informazione
completa  sui  risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli
interventi previsti nel Programma annuale di cui all'art. 5, cosi' da
consentire una valutazione dell'efficacia dei risultati stessi.
  6. Le determinazioni del Piano  triennale  costituiscono  direttiva
consiliare  alla  Giunta  regionale  per  la  redazione del Programma
annuale di cui all'art. 5.