Art. 7. Coordinamento nazionale 1. L'attivita' di promozione economica della regione ed in particolare quella relativa ai mercati esteri e' coordinata con quella degli altri soggetti pubblici operanti a livello nazionale. A tal fine, la Regione: a) concorre alla programmazione delle attivita' di promozione economica di competenza statale; b) elabora i propri piani e programmi di promozione economica sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo; c) attiva collaborazioni ed intese con le altre regioni italiane ed europee; d) attiva le opportune intese al fine di promuovere la collaborazione con il Ministero del Conmercio con l'Estero e con altri soggetti per la costituzione di ambiti organizzativi regionali destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali d'impresa.