Art. 7.
                       Coordinamento nazionale
 
  1.   L'attivita'  di  promozione  economica  della  regione  ed  in
particolare quella relativa  ai  mercati  esteri  e'  coordinata  con
quella  degli altri soggetti pubblici operanti a livello nazionale. A
tal fine, la Regione:
   a) concorre alla  programmazione  delle  attivita'  di  promozione
economica di competenza statale;
   b)  elabora  i  propri  piani  e programmi di promozione economica
sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo;
   c) attiva collaborazioni ed intese con le altre  regioni  italiane
ed europee;
   d)   attiva   le   opportune  intese  al  fine  di  promuovere  la
collaborazione con il Ministero del  Conmercio  con  l'Estero  e  con
altri  soggetti per la costituzione di ambiti organizzativi regionali
destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali d'impresa.