(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'attivita' contrattuale della
Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli  enti
operanti  nel  settore  della sicurezza sociale e le aziende operanti
nel settore dell'assistenza sanitaria, fatto  salvo  quanto  disposto
dalla  legge  regionale  12  settembre  1983,  n.  70  concernente la
realizzazione delle opere pubbliche,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  2.   Le  funzioni  attribuite  dalla  presente  legge  alla  Giunta
regionale   sono   esercitate   dagli   organi    competenti    delle
amministrazioni di cui al comma 1, secondo i rispettivi ordinamenti.