Art. 10. Criteri di aggiudicazione 1. Le forniture di beni e gli appalti di servizi possono essere aggiudicati secondo i seguenti criteri che debbono essere specificati nel bando di gara e, in caso di procedure ristrette o negoziate, nell'invito: a) unicamente al prezzo piu' basso; b) all'offerta economicamente piu' vantaggiosa sotto il profilo del prezzo, del termine di consegna o di resa del servizio, della qualita', del valore tecnico, degli eventuali oneri di utilizzazione, delle caratteristiche estetiche ove cio' abbia rilevanza. 2. Nel caso di gara indetta col criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lett. b), nel bando di gara, nell'eventuale invito e, se esistente, nel capitolato speciale, devono essere specificati quali elementi saranno presi in considerazione in ordine di importanza. A tal fine devono essere specificati i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascuno degli elementi di valutazione e all'elemento prezzo non puo' essere attribuito, di norma, meno del 50% del punteggiocoefficiente globale. Qualora all'elemento prezzo sia attribuito meno del 50% del punteggio-coefficiente globale, la circostanza deve essere debitamente motivata in sede di indizione della gara d'appalto.