Art. 10.
                      Criteri di aggiudicazione
 
  1.  Le  forniture  di  beni e gli appalti di servizi possono essere
aggiudicati secondo i seguenti criteri che debbono essere specificati
nel bando di gara e, in caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,
nell'invito:
   a) unicamente al prezzo piu' basso;
   b)  all'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa sotto il profilo
del prezzo, del termine di consegna o di  resa  del  servizio,  della
qualita', del valore tecnico, degli eventuali oneri di utilizzazione,
delle caratteristiche estetiche ove cio' abbia rilevanza.
  2.  Nel  caso di gara indetta col criterio di aggiudicazione di cui
al comma 1, lett. b), nel bando di gara, nell'eventuale invito e,  se
esistente,  nel  capitolato speciale, devono essere specificati quali
elementi saranno presi in considerazione in ordine di importanza.   A
tal   fine   devono   essere   specificati   i  punteggi-coefficienti
attribuibili a ciascuno degli elementi di valutazione e  all'elemento
prezzo  non  puo'  essere  attribuito,  di  norma,  meno  del 50% del
punteggiocoefficiente  globale.  Qualora  all'elemento   prezzo   sia
attribuito  meno  del  50%  del  punteggio-coefficiente  globale,  la
circostanza deve essere debitamente motivata  in  sede  di  indizione
della gara d'appalto.