Art. 12.
                 Subappalti e cessioni di contratti
 
  1.  E'  vietata  la  cessione  in  tutto  o  in parte dei contratti
concernenti forniture di beni o appalti di servizi.
  2. Il bando puo' consentire il subappalto in misura  non  superiore
al  30%  ed  unicamente  a  favore  di imprese che posseggano tutti i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  gia'  richiesti  nei  confronti
dell'appaltatore.
  3.  Il  concorrente  che  intenda  valersi della facolta' di cui al
comma 2 deve indicare nell'offerta la quota di  appalto  che  intende
subappaltare;  il  subappalto  e'  condizionato  all'accertamento dei
requisiti del subappaltatore da parte del dirigente responsabile.
  4. La cessione dei crediti nascenti  da  contratto  e'  subordinata
alla  discrezionale  adesione  dell'amministrazione  previa  verifica
della  sussistenza,  in  capo  al   cessionario,   delle   condizioni
soggettive  di  cui  alla  legge  31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  5. Al subappalto nel settore degli appalti di pubblici  servizi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso, e successive modificazioni ed integrazioni.