Art. 12. Subappalti e cessioni di contratti 1. E' vietata la cessione in tutto o in parte dei contratti concernenti forniture di beni o appalti di servizi. 2. Il bando puo' consentire il subappalto in misura non superiore al 30% ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi gia' richiesti nei confronti dell'appaltatore. 3. Il concorrente che intenda valersi della facolta' di cui al comma 2 deve indicare nell'offerta la quota di appalto che intende subappaltare; il subappalto e' condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte del dirigente responsabile. 4. La cessione dei crediti nascenti da contratto e' subordinata alla discrezionale adesione dell'amministrazione previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario, delle condizioni soggettive di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Al subappalto nel settore degli appalti di pubblici servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, e successive modificazioni ed integrazioni.