Art. 13.
       Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi
 
  1. La Giunta regionale puo' istituire un albo di soggetti abilitati
a partecipare alle procedure aperte, ristrette, ovvero negoziate  per
la  scelta  dei  contraenti,  individuando le condizioni, modalita' e
termini per l'iscrizione.
   2. Ogni due anni i soggetti iscritti all'albo, di cui al comma  1,
debbono dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione.
  3.  All'albo  si  attinge,  preferibilmente,  per  la  procedura  a
trattativa privata; in ogni caso nessun soggetto puo' essere  escluso
dalle gare, o non invitato a procedura ristretta o negoziata, perche'
non iscritto all'albo.
  4.  Qualunque  sia  l'importo stimato delle forniture di beni o dei
servizi da appaltare, nessuna specie di gara puo' essere indetta  con
la   previsione   di   riserve   circa   la   partecipazione,  ovvero
l'aggiudicazione, a favore di soggetti con riferimento alla  sede  di
attivita'  ovvero  alla forma giuridica rivestita, fatto salvo quanto
stabilito in materia di cooperative sociali dall'art. 5, comma 5.