Art. 13. Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi 1. La Giunta regionale puo' istituire un albo di soggetti abilitati a partecipare alle procedure aperte, ristrette, ovvero negoziate per la scelta dei contraenti, individuando le condizioni, modalita' e termini per l'iscrizione. 2. Ogni due anni i soggetti iscritti all'albo, di cui al comma 1, debbono dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione. 3. All'albo si attinge, preferibilmente, per la procedura a trattativa privata; in ogni caso nessun soggetto puo' essere escluso dalle gare, o non invitato a procedura ristretta o negoziata, perche' non iscritto all'albo. 4. Qualunque sia l'importo stimato delle forniture di beni o dei servizi da appaltare, nessuna specie di gara puo' essere indetta con la previsione di riserve circa la partecipazione, ovvero l'aggiudicazione, a favore di soggetti con riferimento alla sede di attivita' ovvero alla forma giuridica rivestita, fatto salvo quanto stabilito in materia di cooperative sociali dall'art. 5, comma 5.