Art. 15. Procedure ristrette 1. Fermo restando quanto disposto negli articoli che precedono, alle procedure ristrette si applicano le disposizioni che seguono: a) nel caso di procedura di licitazione privata si applica quanto stabilito per le procedure aperte all'art. 14; b) nel caso di procedura per appalto-concorso sono costituite commissioni giudicatrici presiedute dal preposto alla gara, con la presenza di esperti dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura dei beni, ovvero la prestazione dei servizi, che valutano le offerte in seduta riservata fatto salvo quanto previsto dai commi 1 2 e 4 dell'art. 14. 2. Il preposto alla gara, assistito dall'ufficiale rogante o da notaio procede in seduta pubblica a verificare l'ammissibilita' delle offerte e a deliberare le eventuali esclusioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14. La commissione procede successivamente alla valutazione dei progetti-offerte ed alla indicazione del progetto-offerta che ritiene meritevole di aggiudicazione, redigendo appositi, motivati verbali.