Art. 15.
                         Procedure ristrette
 
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto negli articoli che precedono,
alle procedure ristrette si applicano le disposizioni che seguono:
   a)  nel caso di procedura di licitazione privata si applica quanto
stabilito per le procedure aperte all'art. 14;
   b) nel caso di  procedura  per  appalto-concorso  sono  costituite
commissioni  giudicatrici  presiedute  dal preposto alla gara, con la
presenza di esperti dotati di  competenza  tecnica  nel  settore  nel
quale  si  colloca  la  fornitura dei beni, ovvero la prestazione dei
servizi, che valutano le offerte  in  seduta  riservata  fatto  salvo
quanto previsto dai commi 1 2 e 4 dell'art. 14.
  2.  Il  preposto  alla  gara, assistito dall'ufficiale rogante o da
notaio procede in seduta pubblica a verificare l'ammissibilita' delle
offerte e a deliberare le eventuali esclusioni ai sensi del  comma  2
dell'art. 14. La commissione procede successivamente alla valutazione
dei  progetti-offerte  ed  alla  indicazione del progetto-offerta che
ritiene meritevole di aggiudicazione,  redigendo  appositi,  motivati
verbali.