Art. 16. Procedure negoziate 1. In caso di procedura di scelta del contraente a trattativa privata, all'infuori dei casi di cui agli art. 6 comma 3 della direttiva n. 93/36/CEE e di cui all'art. 7, comma 2 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte presentate dai soggetti invitati alla trattativa sono esaminate una per una separatamente, in unica seduta pubblica, e puo', contestualmente, essere indetta una gara migliorativa di rilancio. 2. A conclusione dell'esame delle offerte e dell'eventuale rilancio, i preposti alla procedura esprimono la propria valutazione sulle offerte attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni poste nel capitolato speciale.