Art. 16.
                         Procedure negoziate
 
  1.  In  caso  di  procedura  di  scelta del contraente a trattativa
privata, all'infuori dei casi di  cui  agli  art.  6  comma  3  della
direttiva  n.    93/36/CEE  e  di  cui  all'art.  7,  comma 2 decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte presentate dai soggetti
invitati alla trattativa sono esaminate una per una separatamente, in
unica seduta pubblica, e puo', contestualmente,  essere  indetta  una
gara migliorativa di rilancio.
  2.   A   conclusione  dell'esame  delle  offerte  e  dell'eventuale
rilancio, i preposti alla procedura esprimono la propria  valutazione
sulle offerte attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni poste nel
capitolato speciale.