Art. 17. Aggiudicazioni 1. Il bando di gara deve indicare chiaramente se il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto. 2. Salvo il caso di cui al comma 1, l'aggiudicazione viene disposta con deliberazione della Giunta regionale. 3. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai componenti le commissioni giudicatrici estranei all'amministrazione con riferimento alle norme regionali vigenti sulle commissioni esaminatrici dei concorsi. 4. Il bando di gara indetta con procedura aperta ovvero con procedura ristretta di licitazione privata deve indicare chiaramente se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. 5. In caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto-concorso, ovvero con procedura negoziata non puo' esservi aggiudicazione in presenza di una sola offerta. 6. Dei provvedimenti di aggiudicazione, ovvero dei verbali che tengono luogo di contratto viene data immediata comunicazione corredata di un estratto della motivazione, sia all'aggiudicatario che al soggetto che si e' classificato nell'ordine immediatamente dopo l'aggiudicatario stesso.