Art. 17.
                           Aggiudicazioni
 
  1.  Il  bando  di  gara  deve indicare chiaramente se il verbale di
aggiudicazione tiene luogo di contratto.
  2. Salvo il caso di cui al comma 1, l'aggiudicazione viene disposta
con deliberazione della Giunta regionale.
  3.  La  Giunta  regionale  determina  il  compenso   spettante   ai
componenti  le  commissioni giudicatrici estranei all'amministrazione
con  riferimento  alle  norme  regionali  vigenti  sulle  commissioni
esaminatrici dei concorsi.
  4.  Il  bando  di  gara  indetta  con  procedura  aperta ovvero con
procedura ristretta di licitazione privata deve indicare  chiaramente
se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ammessa.
  5.   In   caso   di   gara  indetta  con  procedura  ristretta  per
appalto-concorso, ovvero con procedura  negoziata  non  puo'  esservi
aggiudicazione in presenza di una sola offerta.
  6.  Dei  provvedimenti  di  aggiudicazione,  ovvero dei verbali che
tengono  luogo  di  contratto  viene  data  immediata   comunicazione
corredata  di  un  estratto della motivazione, sia all'aggiudicatario
che al soggetto che si  e'  classificato  nell'ordine  immediatamente
dopo l'aggiudicatario stesso.