Art. 18. Offerte anormalmente basse 1. In caso di offerte giudicate anormalmente basse rispetto alla prestazione, il preposto alla gara o commissione entro i dieci giorni successivi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, chiede per iscritto, motivazione all'offerente della propria offerta. 2. L'amministrazione tiene conto, in particolare delle giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento o della fornitura o delle soluzioni tecniche adottate, o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione delle giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali. 3. Le singole offerte giudicate anormalmente basse e non sufficientemente giustificate sono escluse.