Art. 18.
                     Offerte anormalmente basse
 
  1.  In  caso  di offerte giudicate anormalmente basse rispetto alla
prestazione, il preposto alla gara o commissione entro i dieci giorni
successivi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
chiede per iscritto, motivazione all'offerente della propria offerta.
  2.   L'amministrazione   tiene   conto,   in   particolare    delle
giustificazioni  fondate  sull'economicita'  del procedimento o della
fornitura o delle soluzioni tecniche  adottate,  o  sulle  condizioni
particolarmente  favorevoli  di  cui gode l'offerente, con esclusione
delle giustificazioni relative a tutti quegli elementi i  cui  valori
minimi  sono  stabiliti  da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.
  3.  Le  singole  offerte  giudicate  anormalmente   basse   e   non
sufficientemente giustificate sono escluse.