Art. 20. Collaudo 1. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione totale o parziale della fornitura. Il collaudo dovra' essere effettuato da persone esperte nella materia, anche dipendenti regionali nominati con provvedimento della Giunta regionale. 2. Il collaudatore, accertata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarita' delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo. 3. Per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico il collaudo potra' essere sostituito da un attestato di conformita' all'ordine rilasciato dal preposto della struttura destinataria della fornitura.