Art. 20.
                              Collaudo
 
  1. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo da
eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione totale o  parziale
della  fornitura.  Il  collaudo  dovra'  essere effettuato da persone
esperte  nella  materia,  anche  dipendenti  regionali  nominati  con
provvedimento della Giunta regionale.
  2.  Il  collaudatore,  accertata  la corrispondenza delle forniture
alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la  regolarita'
delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo.
  3.  Per  le  forniture  di  beni  prodotti  in serie e di servizi a
carattere periodico  il  collaudo  potra'  essere  sostituito  da  un
attestato  di  conformita'  all'ordine  rilasciato dal preposto della
struttura destinataria della fornitura.