Art. 3.
                       Forme di contrattazione
 
  1.  I  contratti  di  fornitura di beni e i contratti di appalto di
servizi vengono stipulati con  contraenti  scelti  con  procedura  di
evidenza pubblica:
   a) attraverso procedure aperte (pubblici incanti);
   b)    attraverso   procedure   ristrette   (licitazioni   private,
appalti-concorso);
   c)  nei  casi  espressamente  consentiti,   attraverso   procedure
negoziate (trattativa privata).
  2.  Oltre  ai casi previsti dal comma 3 dell'art. 6 della Direttiva
93/36/CEE concernente le procedure di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici  di  forniture  e  dal  comma  2  dell'art.  7  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  "Attuazione  della  direttiva
92/50/CEE  in materia di appalti pubblici di servizio", e' ammesso il
ricorso alla trattativa privata per contratti di fornitura di beni  o
di  appalto  di  servizi  di importo stimato non superiore a lire 200
milioni, al netto dell'IVA.  I soggetti invitati a  partecipare  alla
trattativa privata non possono essere meno di tre.
  3.  La  scelta  di  una procedura ristretta ovvero di una procedura
negoziata deve essere motivata nella deliberazione di indizione.
  4. Nell'ambito delle procedure ristrette,  la  scelta  della  forma
dell'appalto-concorso  deve  recare  la  specificazione dei contenuti
progettuali che la giustificano.
  5. Fatte salve le normali  forme  di  contrattazione  previste  nei
commi  precedenti, e' consentito provvedere direttamente, nei casi di
necessita'  ed   urgenza   e   secondo   gli   usi   del   commercio,
all'acquisizione  di  beni  e  servizi  non  previsti  negli  atti di
programmazione di cui al comma 5 del successivo art.  4  fino  ad  un
importo  massimo  di 20 milioni al netto di IVA, e sino a 100 milioni
al netto di IVA per le forniture e servizi del settore sanita'.
  6. La Giunta  regionale  ridetermina,  ogni  due  anni,  il  valore
relativo  agli acquisti di cui al comma 5, in conformita' agli indici
ISTAT a livello nazionale, di andamento del costo della vita.