Art. 3. Forme di contrattazione 1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi vengono stipulati con contraenti scelti con procedura di evidenza pubblica: a) attraverso procedure aperte (pubblici incanti); b) attraverso procedure ristrette (licitazioni private, appalti-concorso); c) nei casi espressamente consentiti, attraverso procedure negoziate (trattativa privata). 2. Oltre ai casi previsti dal comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 93/36/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e dal comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizio", e' ammesso il ricorso alla trattativa privata per contratti di fornitura di beni o di appalto di servizi di importo stimato non superiore a lire 200 milioni, al netto dell'IVA. I soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata non possono essere meno di tre. 3. La scelta di una procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nella deliberazione di indizione. 4. Nell'ambito delle procedure ristrette, la scelta della forma dell'appalto-concorso deve recare la specificazione dei contenuti progettuali che la giustificano. 5. Fatte salve le normali forme di contrattazione previste nei commi precedenti, e' consentito provvedere direttamente, nei casi di necessita' ed urgenza e secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di beni e servizi non previsti negli atti di programmazione di cui al comma 5 del successivo art. 4 fino ad un importo massimo di 20 milioni al netto di IVA, e sino a 100 milioni al netto di IVA per le forniture e servizi del settore sanita'. 6. La Giunta regionale ridetermina, ogni due anni, il valore relativo agli acquisti di cui al comma 5, in conformita' agli indici ISTAT a livello nazionale, di andamento del costo della vita.