Art. 5.
                   Contratti di appalto di servizi
 
  1.  Agli appalti di servizi, definiti ai sensi dell'art. 2 comma 4,
di importo uguale o superiore a 200 mila ECU, al netto  dell'IVA,  si
applicano  le  disposizioni contenute negli artt. 4, 7, 8, 9, 15 e 22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  2. E' vietato il frazionamento di servizi rientranti nella medesima
specie salvo motivate ragioni di convenienza.
  3. Quando servizi di diversa specie sono  posti  ad  oggetto  della
medesima  procedura  di  aggiudicazione,  si  applica la procedura di
scelta relativa al servizio prevalente.
  4. Per i contratti di appalto di servizi il cui valore di stima sia
inferiore ai 200  mila  ECU,  al  netto  dell'IVA,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 573.
  5.  Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di
cui all'art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di  aggiudicare
appalti   di   servizi,   stipulando   apposite  convenzioni  con  le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della  legge
8  novembre  1991,  n.  381 "Disciplina delle cooperative sociali", a
norma dell'art.  5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 20
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'
Europea",  e  con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato", a
norma dell'art.  7 della medesima legge.