Art. 5. Contratti di appalto di servizi 1. Agli appalti di servizi, definiti ai sensi dell'art. 2 comma 4, di importo uguale o superiore a 200 mila ECU, al netto dell'IVA, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4, 7, 8, 9, 15 e 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. E' vietato il frazionamento di servizi rientranti nella medesima specie salvo motivate ragioni di convenienza. 3. Quando servizi di diversa specie sono posti ad oggetto della medesima procedura di aggiudicazione, si applica la procedura di scelta relativa al servizio prevalente. 4. Per i contratti di appalto di servizi il cui valore di stima sia inferiore ai 200 mila ECU, al netto dell'IVA, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573. 5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all'art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", a norma dell'art. 5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea", e con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato", a norma dell'art. 7 della medesima legge.