Art. 6.
           Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare
 
  1.  Sono  esclusi   dalla   partecipazione   alle   gare   per   la
aggiudicazione   degli   appalti  di  forniture  di  beni  e  per  la
aggiudicazione degli appalti di servizi, coloro che:
   a)  si  trovino  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di
sospensione    dell'attivita'    commerciale,    di   amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o  che  si  trovino  in  altra
situazione equipollente;
   b) siano sottoposti a procedimenti di dichiarazione di fallimento,
di   amministrazione   controllata   o  di  liquidazione  coatta,  di
concordato  preventivo,  oppure  di  qualunque   altro   procedimento
equipollente;
   c)  siano  stati  condannati  per  reati  relativi  alla  condotta
professionale con sentenza  passata  in  giudicato,  e  nel  caso  di
persona  giuridica,  qualora  il  legale rappresentante di questa sia
stato condannato a tale titolo;
   d)  si siano resi responsabili di gravi documentate violazioni nei
doveri professionali;
   e) non abbiano adempiuto agli obblighi  riguardanti  il  pagamento
dei  contributi  di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni
vigenti nel proprio paese e in quello in cui concorrono;
   f) non abbiano adempiuto  agli  obblighi  tributari  conformemente
alle  disposizioni legislative vigenti nel proprio paese ed in quello
in cui concorrono;
   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nelle informazioni
fornite all'amministrazione.
  2. Salvo quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 recante
disposizioni  contro  la   mafia   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  l'assenza  delle  condizioni  di  esciusione di cui al
comma 1 puo' essere dimostrata, ai  fini  della  partecipazione  alla
gara,  anche  nelle  forme  di  cui  alla legge 4 gennaio 1968, n. 15
recante norme sulla documentazione amministrativa, la  legalizzazione
e  l'autenticazione  di  firme,  fatta salva la produzione di formali
certificazioni da parte di colui che viene dichiarato aggiudicatario.
  3. Il mancato invito a gare a procedura  ristretta  di  chi  ne  ha
fatto  richiesta,  deve  essere  motivato.  La  decisione deve essere
comunicata all'interessato.