Art. 6. Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare per la aggiudicazione degli appalti di forniture di beni e per la aggiudicazione degli appalti di servizi, coloro che: a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attivita' commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o che si trovino in altra situazione equipollente; b) siano sottoposti a procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di concordato preventivo, oppure di qualunque altro procedimento equipollente; c) siano stati condannati per reati relativi alla condotta professionale con sentenza passata in giudicato, e nel caso di persona giuridica, qualora il legale rappresentante di questa sia stato condannato a tale titolo; d) si siano resi responsabili di gravi documentate violazioni nei doveri professionali; e) non abbiano adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio paese e in quello in cui concorrono; f) non abbiano adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative vigenti nel proprio paese ed in quello in cui concorrono; g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nelle informazioni fornite all'amministrazione. 2. Salvo quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia e successive modificazioni e integrazioni, l'assenza delle condizioni di esciusione di cui al comma 1 puo' essere dimostrata, ai fini della partecipazione alla gara, anche nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa, la legalizzazione e l'autenticazione di firme, fatta salva la produzione di formali certificazioni da parte di colui che viene dichiarato aggiudicatario. 3. Il mancato invito a gare a procedura ristretta di chi ne ha fatto richiesta, deve essere motivato. La decisione deve essere comunicata all'interessato.