Art. 7. Requisiti di capacita' tecniche 1. La prova delle capacita' tecniche dei soggetti che si intendono invitare puo' essere valutata mediante uno o piu' dei seguenti elementi: a) la documentazione delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e privati; b) la documentazione dei titoli di studio o professionali dei responsabili della prestazione di servizi; c) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese per garantire la qualita', e dei mezzi di studio e di ricerca di cui si dispone; d) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita'; e) l'esibizione di campioni e/o fotografie e descrizioni dei prodotti da fornire, la cui autenticita' deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione; f) i certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme, ovvero la buona resa dei servizi; g) la certificazione di sistemi di qualita' riguardanti aziende operanti nei settori elettrotecnici ed elettronici, rilasciata da organismi terzi indipendenti, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. 2. Nel bando di gara devono essere indicate le specifiche referenze da presentare, in relazione alle esigenze connesse a ciascuna fornitura di beni ovvero a ciascun appalto di servizi.