Art. 7.
                   Requisiti di capacita' tecniche
 
  1. La prova delle capacita' tecniche dei soggetti che si  intendono
invitare  puo'  essere  valutata  mediante  uno  o  piu' dei seguenti
elementi:
   a) la documentazione delle principali forniture e  dei  principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi
importi, date e destinatari, pubblici e privati;
   b)  la  documentazione  dei  titoli  di studio o professionali dei
responsabili della prestazione di servizi;
   c) la descrizione delle  apparecchiature  tecniche,  delle  misure
prese  per  garantire la qualita', e dei mezzi di studio e di ricerca
di cui si dispone;
   d) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o
meno parte  integrante  dell'impresa  ed  in  particolare  di  quelli
incaricati dei controlli di qualita';
   e)  l'esibizione  di  campioni  e/o  fotografie  e descrizioni dei
prodotti  da  fornire,  la  cui  autenticita'   deve   poter   essere
certificata a richiesta dall'amministrazione;
   f)  i  certificati  rilasciati  da  istituti  o  servizi ufficiali
incaricati del controllo della qualita', di riconosciuta  competenza,
i quali attestino la conformita' di prodotti ben individuati mediante
riferimenti a determinati requisiti o norme, ovvero la buona resa dei
servizi;
   g)  la  certificazione  di sistemi di qualita' riguardanti aziende
operanti nei settori elettrotecnici  ed  elettronici,  rilasciata  da
organismi  terzi  indipendenti,  riconosciuti  a livello nazionale ed
internazionale.
  2. Nel bando di gara devono essere indicate le specifiche referenze
da  presentare,  in  relazione  alle  esigenze  connesse  a  ciascuna
fornitura di beni ovvero a ciascun appalto di servizi.