Art. 9.
                      Raggruppamento di imprese
 
  1. Fermo l'obbligo di consentire, in ogni caso,  la  partecipazione
alle  gare  di  evidenza  pubblica  indette  a  procedura  aperta o a
procedura  ristretta  di  imprese  appositamente  e   temporaneamente
raggruppate,  il  bando  di  gara  deve specificare se i requisiti di
capacita' tecnica e quelli  di  capacita'  finanziaria  ed  economica
debbano  essere  posseduti  da  ciascuna impresa o dal raggruppamento
unitariamente    considerato,    ovvero    dalla     sola     impresa
mandataria-capogruppo.
  2.   E'   vietato   successivamente  all'invito  il  raggruppamento
temporaneo di imprese invitate separatamente. E',  altresi',  vietata
la  partecipazione  alla  gara  di  appalto quali soggetti singoli ai
soggetti che gia' partecipino alla gara quali  soggetti  raggruppati,
consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa.
  3. Ai raggruppamenti di imprese si applicano le disposizioni di cui
all'art.  10  del  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, "Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di  forniture
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE".