Art. 9. Raggruppamento di imprese 1. Fermo l'obbligo di consentire, in ogni caso, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica indette a procedura aperta o a procedura ristretta di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, il bando di gara deve specificare se i requisiti di capacita' tecnica e quelli di capacita' finanziaria ed economica debbano essere posseduti da ciascuna impresa o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dalla sola impresa mandataria-capogruppo. 2. E' vietato successivamente all'invito il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente. E', altresi', vietata la partecipazione alla gara di appalto quali soggetti singoli ai soggetti che gia' partecipino alla gara quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa. 3. Ai raggruppamenti di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE".