Art. 2. Per gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, la Regione elabora un piano programmatico, attraverso una analisi delle caratteristiche del "capitale umano" nonche' di una indagine di tipo qualitativo rivolta ai due poli del mercato del lavoro, al fine di individuare nel breve periodo, potenzialita' occupazionali permanenti, verso le quali destinare e razionalizzare le risorse eventualmente disponibili, sia a livello regionale che statale e/o comunitario allo scopo attribuite.