Art. 2.
 
  Per  gli  obiettivi  di  cui  al  precedente articolo 1, la Regione
elabora  un  piano  programmatico,  attraverso  una   analisi   delle
caratteristiche  del "capitale umano" nonche' di una indagine di tipo
qualitativo rivolta ai due poli del mercato del lavoro,  al  fine  di
individuare    nel   breve   periodo,   potenzialita'   occupazionali
permanenti, verso le quali  destinare  e  razionalizzare  le  risorse
eventualmente  disponibili,  sia  a livello regionale che statale e/o
comunitario allo scopo attribuite.