Art. 3.
 
  Per  il  raggiungimento  degli  scopi  di  cui  agli  articoli  che
precedono,  la  Regione  si  avvale di apposito organismo composto da
professionalita' di indubbia esperienza nel  campo  economico-sociale
della  realta'  abruzzese,  e  che  operano  nelle  universita' della
Regione. Tale organismo, deve essere collegato con una rete nazionale
di  istituti  di  ricerca  che  necessariamente  abbiano   esperienza
specifica nel campo.
  La   Giunta  regionale,  sulla  base  di  un  programma  di  lavoro
contenente le modalita' ed i relativi tempi di attuazione, stipulera'
apposita convenzione con l'organismo che verra' designato secondo  le
norme  vigenti  in  materia, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  Si applicano, nella fattispecie, le disposizioni di cui  alla  L.R.
27 giugno 1986, n. 22.