Art. 3. Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli che precedono, la Regione si avvale di apposito organismo composto da professionalita' di indubbia esperienza nel campo economico-sociale della realta' abruzzese, e che operano nelle universita' della Regione. Tale organismo, deve essere collegato con una rete nazionale di istituti di ricerca che necessariamente abbiano esperienza specifica nel campo. La Giunta regionale, sulla base di un programma di lavoro contenente le modalita' ed i relativi tempi di attuazione, stipulera' apposita convenzione con l'organismo che verra' designato secondo le norme vigenti in materia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, nella fattispecie, le disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.